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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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Con la revisione dell’ordinanza viene adeguato il titolo dell’articolo 4 (vecchio titolo «Limite di credito»). Inoltre, il capoverso 1 dell’articolo 4 viene eliminato, poiché superfluo alla luce dell’articolo 7 capoverso 1 della legge.
Capoversi da 1 a 3
I capoversi da 1 a 3 dell’articolo 4 vengono modificati, ma il primo e l’ultimo soltanto in maniera formale. Il limite di credito continua a essere determinato dal valore reddituale. Esso è definito come valore dell’impresa e indica il valore del reddito futuro previsto di un’azienda. Ai fini della valutazione dell’impresa vengono capitalizzati i fondi liberi che saranno disponibili in futuro, tenendo conto dei necessari investimenti sostitutivi per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti. Il tasso di capitalizzazione si ottiene dalla ponderazione dei costi del capitale di terzi e del capitale proprio. La SCA determina il valore reddituale mediante il metodo del flusso monetario scontato (discounted cash flow).
Il capoverso 2 dell’articolo 4 precisa che non soltanto i nuovi alberghi, ma tutti i progetti d’investimento vengono valutati, in via di principio, secondo il valore reddituale. Il capoverso specifica inoltre che questo valore è calcolato facendo riferimento non soltanto ai dati empirici di aziende dello stesso tipo, di uguale grandezza, nonché di un giro d’affari di simile struttura, ma anche al piano o modello aziendale dettagliato dell’azienda alberghiera interessata15.
Gli istituti di credito privati sono spesso molto cauti nel finanziare investimenti in progetti alberghieri e, di regola, non concedono mutui basati sull’intero valore reddituale. Dato che il capitale proprio solitamente non basta a coprire la differenza rispetto ai costi d’investimento, viene a crearsi una lacuna di finanziamento. Concedendo mutui che arrivano fino al valore reddituale e mettendo così a disposizione del capitale di rischio, la SCA contribuisce a colmare questa lacuna di finanziamento nel settore alberghiero.
Capoverso 4
Il capoverso 4 dell’articolo 4 è nuovo. Esso specifica i casi in cui si possono far valere le «circostanze particolari» di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge, ad esempio quando il valore reddituale non può essere calcolato in modo attendibile o non può essere calcolato del tutto. Questa specificazione colma una lacuna legislativa.
Il fattore determinante è la sostenibilità. In futuro, oltre a coprire i costi d’esercizio correnti e a costituire gli accantonamenti necessari per far fronte alle spese di ripristino anticicliche (investimenti sostitutivi), l’azienda alberghiera nel suo complesso dovrà essere in grado di realizzare utili sufficienti da corrispondere gli interessi sul capitale di terzi ed effettuare i dovuti ammortamenti. Sono ipotizzabili casi in cui l’azienda alberghiera realizza ricavi sufficienti da un’altra fonte (p. es. un investimento per il quale non può essere calcolato un valore reddituale diretto o indipendente) per finanziare gli investimenti previsti. È anche possibile che la somma del mutuo superi il valore reddituale per motivi validi, ossia quando la sostenibilità dell’investimento è garantita da prestazioni di sostegno fornite da un ente pubblico (p. es. una sovvenzione cantonale). Queste circostanze particolari possono essere fatte valere soltanto a titolo eccezionale.
Nell’ambito del processo di contolling, reporting e monitoring, la SCA informa la SECO dei casi in cui per la concessione di un mutuo sono state addotte «circostanze particolari».
15 Cfr. Consiglio federale (2002), pag. 6433. 664.31/2005/03418 \ COO.2101.104.4.219147 13/26