Progetto
Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Va ricordato che la SECO ha condotto una consultazione preliminare presso i Cantoni sul previsto ampliamento del perimetro di promozione della SCA. Tale consultazione si è svolta tra il 19 marzo e il 9 aprile 2014 per mezzo della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP). Da questa consultazione è emerso che la maggior parte dei Cantoni sono d’accordo con la procedura proposta13. Alcuni di essi, tuttavia, hanno espresso pareri critici o si sono detti addirittura contrari, pur adducendo motivazioni assai divergenti. La CDEP condivide il parere espresso dalla maggioranza dei Cantoni.
Secondo le stime della SECO, la domanda di mutui della SCA dovrebbe registrare soltanto un lieve aumento, pari a circa il 5 per cento, a seguito dell’estensione del perimetro di promozione. Infatti, al di fuori dell’attuale perimetro e dei grandi agglomerati, il numero di progetti alberghieri è assai limitato. Va ricordato, inoltre, che la SCA non potrà più concedere mutui per progetti alberghieri nell’agglomerato di Losanna né in determinate subregioni degli altri grandi agglomerati. Occorre sottolineare, infine, che la SCA potrà anche in futuro accordare eccezioni in tutta la Svizzera per regioni le cui condizioni sono simili a quelle delle regioni turistiche (art. 5 cpv. 3 della legge).
Le eventuali eccezioni vengono accordate unicamente in relazione a un’infrastruttura o a un progetto specifico, in modo da evitare che abbiano un impatto generale sulla regione interessata. Le relative domande vengono trattate in maniera molto restrittiva e un’eventuale disposizione derogatoria non dà il diritto all’ottenimento di un mutuo.
Sezione 2: Concessione di mutui
Articolo 3 Compiti della Società svizzera di credito alberghiero
Sono modificati i capoversi 1 e 2 e il titolo. Il capoverso 3 è nuovo.
I compiti della SCA sono definiti all’articolo 3 della legge. Lo scopo principale della Società è quello di concedere mutui secondo le disposizioni della legge (art. 3 cpv. 1). In tal modo essa promuove gli investimenti nel settore alberghiero. La Società può inoltre assumere altri compiti, ad esempio la consulenza d’economia aziendale per gli alberghi (art. 3 cpv. 2).
Con la revisione dell’ordinanza, il titolo dell’articolo 3 viene adeguato al titolo dell’articolo 3 della legge (vecchio titolo: «Concessione di mutui»).
Capoverso 1
Il capoverso 1 dell’articolo 3 viene adeguato. Sulla base del principio enunciato all’articolo 7 capoverso 1 della legge, secondo cui la SCA concede mutui di grado anteriore o uguale, il capoverso 1 dell’articolo 3 specifica ora che la SCA concede i suoi mutui «a titolo sussidiario rispetto ai creditori privati». Ciò significa che la Società opera sempre in collaborazione e a complemento degli istituti di credito privati. Risulta così garantito che la SCA non entri in rapporti di concorrenza con i creditori privati e che le sue attività non perturbino la concorrenza. Un ulteriore elemento chiave del principio di sussidiarietà, cui le attività di finanziamento della SCA sono subordinate, è il limite di credito fissato all’articolo 5 dell’ordinanza.
La concessione di mutui da parte della SCA è accompagnata da prestazioni di supporto, volte a garantire che i mezzi finanziari siano impiegati nel migliore dei modi. I costi di questa consulenza indiretta sono coperti dalle attività di finanziamento della Società.
13
16 Cantoni sono sostanzialmente favorevoli all’estensione del perimetro di promozione della SCA in corrispondenza delle zone d’impatto territoriale della NPR, otto sono contrari e due hanno espresso un parere neutrale. 664.31/2005/03418 \ COO.2101.104.4.219147 11/26