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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero 935.121
3Essa può affidare la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati o a singoli membri. Essa informa adeguatamente i suoi membri.
4Essa garantisce che i fondi liberi della SCA siano investiti con l’obiettivo minimo di mantenerne il valore reale a medio termine e che la SCA possa in qualsiasi momento adempiere ai suoi impegni finanziari.
5I membri dell’amministrazione sono tenuti a svolgere i loro compiti e doveri con la massima diligenza e a tutelare gli interessi della SCA in buona fede. L’amministrazione adotta le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi della SCA ed evitare conflitti di interesse.
6I membri dell’amministrazione dichiarano all’organo eleggente le loro relazioni d’interesse. Durante il loro mandato comunicano costantemente gli eventuali cambiamenti. L’amministrazione ne informa il pubblico nel rapporto di gestione annuale.
Art. 15 Amministrazione: consultazione degli affari
L’amministrazione riserva al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) il diritto di esaminare gli affari della SCA e gli trasmette i rapporti di gestione.
Art. 16 Amministrazione: remunerazione dei membri
1La remunerazione dei membri dell’amministrazione è soggetta all’approvazione dell’assemblea generale e riportata nel rapporto di gestione della SCA.
2L’amministrazione generale approva la remunerazione dei membri dell’amministrazione almeno una volta per mandato.
Art. 17 Organo di revisione
1Come organo di revisione viene scelta un’impresa di revisione abilitata.
2La scelta viene effettuata dall’assemblea generale, d’intesa con il DEFR.
Sezione 5: Personale
Art. 18
Il personale della SCA è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni2.
2 RS 220