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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine

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935.121 Dienstleistungsgewerbe

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo

È abrogata l’ordinanza del 26 novembre 20033 della legge federale sulla promozione del settore alberghiero.

Art. 20 Disposizione transitoria

1La SCA può mantenere i mutui esistenti all’entrata in vigore della presente ordinanza e riguardanti aziende che in quel momento sono situate al di fuori delle regioni turistiche e stazioni balneari di cui all’articolo 2 e autorizzare adeguamenti delle condizioni di finanziamento.

2In via eccezionale la SCA può anche adottare ulteriori decisioni di credito per tali aziende, se ciò è necessario a garantire il finanziamento delle stesse e a sostenere il valore dei mutui, ma al massimo fino a dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra il vigore il xxxx 2015.

3 RU 2003 4317, 2010 3175