Progetto
Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
935.121 Dienstleistungsgewerbe
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo
È abrogata l’ordinanza del 26 novembre 20033 della legge federale sulla promozione del settore alberghiero.
Art. 20 Disposizione transitoria
1La SCA può mantenere i mutui esistenti all’entrata in vigore della presente ordinanza e riguardanti aziende che in quel momento sono situate al di fuori delle regioni turistiche e stazioni balneari di cui all’articolo 2 e autorizzare adeguamenti delle condizioni di finanziamento.
2In via eccezionale la SCA può anche adottare ulteriori decisioni di credito per tali aziende, se ciò è necessario a garantire il finanziamento delle stesse e a sostenere il valore dei mutui, ma al massimo fino a dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra il vigore il xxxx 2015.
3 RU 2003 4317, 2010 3175