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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine

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La lettera f viene ripresa tale e quale. Poiché l’assemblea generale non può attivarsi da sola, è l’amministrazione a convocarla.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 14 corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 lettera f del vecchio statuto della SCA (cfr. art. 12 cpv. 2). Con il trasferimento della competenza sul regolamento interno all’amministrazione viene tutelata l’autonomia della SCA di deliberare sulla sua organizzazione interna. L’approvazione del Consiglio federale va richiesta prima che l’amministrazione deliberi.

Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 14 corrisponde all’articolo 10 capoverso 2, adeguato formalmente, della vecchia ordinanza. Esso conferisce all’amministrazione la facoltà di istituire comitati con il compito di preparare o applicare le proprie decisioni oppure di affidare queste funzioni a singoli membri.

Capoverso 4

Il capoverso 4 dell’articolo 14 è nuovo. Secondo il CDF, la SCA e i suoi organi vantano le competenze specialistiche e l’esperienza bancaria necessarie per amministrare in modo difensivo i fondi liberi della società (cfr. capitolo 1.5). Ciononostante, il CDF raccomanda alla SECO di analizzare, insieme all’AFF, come disciplinare in futuro l’utilizzo dei fondi liberi e come fissare questa competenza nell’ordinanza. Dopo aver soppesato questa raccomandazione insieme all’AFF, la SECO giudica più opportuno tutelare la flessibilità finanziaria della Società e lasciarle anche in futuro la possibilità di deliberare autonomamente sull’impiego dei fondi liberi.

Il capoverso 4 dell’articolo 14 specifica come vanno gestiti i fondi liberi della SCA. La relativa competenza viene trasmessa all’amministrazione della SCA. Il capoverso 4 stabilisce che i fondi liberi devono essere investiti con l’obiettivo minimo di garantirne il valore reale a medio termine e che la Società deve in qualsiasi momento essere in grado di adempiere ai propri impegni finanziari. Questo obiettivo viene garantito attraverso l’adozione di una politica d’investimento difensiva, definita nel regolamento d’investimento della SCA. L’obiettivo in questione è definito come obiettivo minimo. Per assicurare la sua autonomia finanziaria la SCA deve poter generare ricavi dall’investimento dei suoi fondi liberi (cfr. spiegazioni relative all’art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza).

Capoverso 5

Il capoverso 5 dell’articolo 14 è nuovo. I conflitti d’interesse rappresentano un potenziale rischio per la Società. Ogni membro dell’amministrazione deve pertanto regolare la propria situazione personale e professionale in modo da evitare ogni eventuale conflitto d’interesse nei confronti della SCA. Questa disposizione costituisce un adeguamento a una norma di diritto federale poziore17. I principi volti a evitare i conflitti d'interesse sono enunciati nel regolamento dell’organizzazione.

Capoverso 6

Il capoverso 6 dell’articolo 14 è nuovo e impone ai membri dell’amministrazione l’obbligo di dichiarare le proprie relazioni d’interesse all’organo eleggente, ossia al DEFR o all’assemblea generale. Gli eventuali cambiamenti vanno comunicati costantemente al presidente. Il presidente, a sua volta, comunica eventuali cambiamenti a livello di relazioni d’interesse al vicepresidente. Le relazioni d’interesse dei membri vengono pubblicate nel rapporto di gestione.

17 Cfr. Consiglio federale (2006), principio n. 6. 664.31/2005/03418 \ COO.2101.104.4.219147 21/26