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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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Capoverso 3
Rispetto al vecchio regolamento, il limite di prestito relativo viene ora flessibilizzato. In casi eccezionali la SCA può concedere mutui che superano il 40 per cento del valore reddituale, in particolare se si tratta di progetti d’investimento in regioni periferiche o strutturalmente deboli.
I principi per la concessione di deroghe ai sensi dell’articolo 5 capoversi 2 e 3 sono fissati nel regolamento interno. Nell’ambito del processo di contolling, reporting e monitoring, la SCA informa regolarmente la SECO sulle deroghe accordate. Benché l’importo massimo sia stato aumentato e reso più flessibile, la Società provvede a mantenere la sua piena autonomia finanziaria (cfr. capitolo 1.3).
Articolo 6 Rilevamento di mutui esistenti
L’articolo 6 corrisponde all’articolo 5 della vecchia ordinanza. Il capoverso 1 viene adeguato, mentre i capoversi 2 e 3 corrispondono al capoverso 2 della vecchia ordinanza.
Capoverso 1
Il capoverso 1 dell’articolo 6 viene adeguato. Nella vecchia ordinanza il rilevamento di mutui esistenti era vincolato alla condizione che esso comportasse per l’azienda una riduzione degli oneri determinati dagli interessi sul capitale di terzi. La legge prevede tuttavia che la SCA possa rilevare mutui concessi da banche se questo rilevamento consente di ridurre i costi di finanziamento di un’impresa (art. 4 cpv. 2 della legge). Con la revisione dell’ordinanza si specifica pertanto che per il rilevamento di un mutuo non sono determinanti soltanto gli interessi sul capitale di terzi, ma anche i costi di finanziamento complessivi, ossia gli interessi e i costi d’ammortamento. La SCA può così contribuire ad aumentare la capacità d’investimento di un’azienda. Prendendo in considerazione tutti i costi di finanziamento si garantisce che siano coinvolti anche i creditori privati di grado anteriore o uguale.
Capoversi 2 e 3
I capoversi 2 e 3 dell’articolo 6 corrispondo all’articolo 5 capoverso 2 della vecchia ordinanza. Per il rilevamento di mutui esistenti valgono dunque gli stessi limiti di prestito e di garanzia come per i nuovi mutui. Se un mutuo viene rilevato, esso non deve superare – insieme al capitale di terzi di grado anteriore o uguale – il futuro valore reddituale. Se questo valore non può essere calcolato in modo attendibile o non può essere calcolato del tutto (art. 4 cpv. 5 dell’ordinanza), i mutui ripresi devono essere sostenibili. La possibilità di rilevare mutui esistenti non va tuttavia utilizzata in modo inappropriato come mezzo per finanziare eventuali risanamenti.
Articolo 7 Interessi e ammortamento
L’articolo 7 corrisponde all’articolo 7 della vecchia ordinanza. I capoversi da 1 a 3 vengono modificati.
I principi relativi agli interessi e all’ammortamento sono stabiliti all’articolo 8 della legge. Quanto agli interessi, il testo di legge sancisce che «la Società stabilisce saggi d’interesse per quanto possibile favorevoli» (art. 8 cpv. 1 della legge). Il valore di riferimento per la determinazione dell’interesse è costituito dal rendimento delle obbligazioni federali a dieci anni (art. 8 cpv. 2 della legge). Dato che la Società opera nell’ambito del capitale di rischio, occorre applicare un supplemento per i costi relativi al rischio sui rendimenti delle obbligazioni federali, considerate esenti da rischio. Il supplemento di rischio varia a seconda della classe di rischio del debitore, cioè in base ai suoi rischi di perdita. Vanno inoltre aggiunti un supplemento per i costi aziendali e un margine di profitto, che sia il più basso possibile e adeguato
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