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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero 935.121
Art. 6 Rilevamento di mutui esistenti
1La SCA può rilevare mutui esistenti se per l’azienda ciò comporta una riduzione degli oneri derivanti da interessi e ammortamenti.
2Per il rilevamento di mutui esistenti valgono le stesse condizioni applicabili alla concessione di nuovi mutui.
3I mutui concessi a scopo di risanamento non vengono rilevati.
Art. 7 Interessi e ammortamento
1La SCA fissa gli interessi in modo tale da garantire che le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento delle sue operazioni di credito risultino coperti nell’arco di un ciclo congiunturale. Nel fissarli, essa tiene conto dei ricavi finanziari e dei proventi da prestazioni fatturate ai beneficiari dei mutui.
2Se concede mutui con partecipazione agli utili, la SCA può ridurre il saggio di interesse.
3Per un periodo limitato la SCA può esonerare un debitore dall’obbligo dell’ammortamento.
Art. 8 Misure per evitare perdite su crediti
Per evitare perdite su crediti la SCA può, in casi specifici, concedere particolari condizioni di interesse e ammortamento nonché adottare ulteriori misure.
Art. 9 Garanzie
La SCA stabilisce a quali condizioni possono essere concessi, a titolo eccezionale, mutui senza garanzie.
Sezione 3: Finanziamento della SCA e assunzione di perdite su mutui
Art. 10
1La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) decide, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, circa l’assunzione da parte della Confederazione, conformemente all’articolo 14 capoverso 3 della legge, delle perdite sui mutui.
2Le perdite sui mutui assunte dalla Confederazione sono dedotte dai suoi crediti verso la Società. Le perdite sui mutui non assunte dalla Confederazione devono essere coperte con i fondi propri della SCA.
3La SCA può procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato dei capitali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge soltanto se tale capitale è immediatamente destinato alla concessione di mutui. Le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento causati dall’impiego del capitale di terzi devono essere completamente coperti dai ricavi con esso generati.