Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Organizzazioni ambientaliste: un’organizzazione [Gruppo Lupo Svizzera] approva esplicitamente la menzione dello sciacallo dorato; se si considera anche il parere di massima positivo su tutto l’articolo espresso dall’ALA, la disposizione è quindi accolta da due organizzazioni ambientaliste.
Organizzazioni animaliste: un’organizzazione nazionale [PSA] è favorevole alla disposizione.
Organizzazioni venatorie: un’organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] chiede che la disposizione sia modificata come segue: «l’80 per cento dei costi dovuti ai danni che linci, orsi, lupi e sciacalli dorati causano ad animali da reddito, alle specie selvatiche cacciabili e alle infrastrutture». A suo avviso, la Confederazione dovrebbe cioè indennizzare anche i danni che i grandi predatori causano alla fauna selvatica e alle infrastrutture.
Organizzazioni agricole: nella maggior parte dei 16 pareri pervenuti da organizzazioni agricole (sei nazionali e dieci regionali) si chiede che venga considerevolmente esteso l’obbligo di indennizzo della Confederazione per i danni causati ad animali protetti e che lo sciacallo dorato non sia incluso tra le specie indigene protette.
Organizzazioni agricole nazionali: delle sei organizzazioni nazionali che si sono espresse sulla disposizione, due approvano l’inclusione dello sciacallo dorato tra le specie indigene protette [SSEA, NWKS], mentre le altre quattro [FSAO, FSAC, USC, ASF] propongono la seguente riformulazione al fine di estendere l’obbligo di indennizzo della Confederazione: «l’80 per cento dei costi causati ad animali protetti». A loro avviso, il livello politico che emana una disposizione concernente la protezione di determinate specie deve assumersene la responsabilità e coprire quindi i costi che ne risultano.
Organizzazioni agricole regionali: delle dieci organizzazioni regionali che si sono espresse sulla disposizione, otto appoggiano la richiesta dell’USC di estendere l’obbligo di indennizzo della Confederazione («l’80 per cento dei costi causati ad animali protetti») e le altre due chiedono addirittura che quest’ultima si faccia carico della copertura integrale dei costi («il 100 per cento dei costi causati ad animali protetti»).
Capoverso 1 lettera b: (1 pareri)
Organizzazioni agricole: un’organizzazione [SoBV] chiede che la lettera b sia stralciata in quanto, a suo avviso, l’indennizzo dei danni provocati ad animali protetti è disciplinato in modo esaustivo con la modifica della lettera a.
Proposte sul capoverso 4: (6 pareri)
Cantoni: tre Cantoni [GL, AG, SG] approvano esplicitamente l’inclusione dello sciacallo dorato nella disposizione in oggetto. Tenendo conto dei 12 Cantoni che hanno dato un parere di massima positivo su tutto l’articolo [SO, BE, FR, SH, ZH, TG, OW, SZ, VD, UR, NE, JU] – 15 Cantoni concordano complessivamente con la nuova disposizione.
Conferenze dei Cantoni: due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono implicitamente a favore dell’inclusione dello sciacallo dorato tra le specie protette indigene, avendo espresso un parere di massima positivo su tutto l’articolo.
Organizzazioni animaliste: un’organizzazione nazionale [PSA] approva l’estensione, allo sciacallo dorato, del piano di prevenzione.
16 G262-0576