Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine

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La promozione a livello nazionale, da parte dell’UFAM, delle misure previste presupponeva tuttavia una pertinente base legale, da realizzare introducendo nella legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) un articolo che disciplinasse appunto la promozione della protezione delle greggi. A tal fine, nel 2013 il Parlamento ha adottato, parallelamente alla modifica della legge sull’agricoltura nel quadro dell’AP 14-17, la seguente modifica dell’articolo 12 capoverso 5 LCP: «La Confederazione promuove e coordina misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina, ovvero da grandi predatori agli animali da reddito». Poiché il termine di referendum contro la modifica è decorso infruttuosamente, la nuova disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Per poter trasferire ad organizzazioni private alcuni dei compiti legati all’attuazione delle misure di promozione della protezione delle greggi, legalmente affidati ai Cantoni, era necessaria un’ulteriore modifica della LCP. All’articolo 12 capoverso 5 LCP è stata pertanto aggiunta la seguente frase nell’ambito della procedura di modifica della legge sulle foreste:

«B Può affidare l’esecuzione di tali compiti a organizzazioni private». Previa approvazione da parte delle Camere federali, questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

La modifica dell’ordinanza sulla caccia sottoposta a indagine conoscitiva disciplina pertanto, da un lato, la protezione delle greggi conformemente all’incarico affidato dal Consiglio federale nel 2009 (risposta alla mozione 09.3814) e all’orientamento congiunto elaborato

dall’UFAG e dall’UFAM e, dall'altro, il monitoraggio dei cani da protezione, come richiesto nella mozione 10.3242. Al fine di concretizzare le misure di protezione delle greggi, l’UFAM ha proposto di introdurre due nuovi articoli: l’articolo 10ter«Prevenzione di danni causati dai grandi predatori» e l’articolo 10quater«Cani da protezione del bestiame». I pareri espressi al riguardo sono analizzati nel presente rapporto.

(2) Regolamentazione in materia di falconeria: se, da una parte, la Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa generale in materia di protezione degli animali (art. 80 Cost.), dall’altra le assegna unicamente la competenza di legiferare sui principi nell’ambito della caccia (art. 79 Cost.). Ne consegue che la legislazione sulla protezione degli animali vale sostanzialmente anche per la caccia. Poiché anche in questo settore occorre disciplinare aspetti concernenti la protezione degli animali, la legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) è parimenti subordinata all’articolo costituzionale relativo alla protezione degli animali (ingresso alla LCP), e vari aspetti concernenti la protezione degli animali e legati alla caccia sono disciplinati nella legge sulla caccia (p. es. art. 3, 5 e 7 LCP). In caso di conflitto, le disposizioni della legislazione sulla caccia prevalgono tuttavia su quelle della legislazione sulla protezione degli animali (art. 2 cpv. 2 LPan).

In alcuni punti le due normative si intrecciano, come nel caso dell’autorizzazione alla tenuta in cattività di animali selvatici protetti, tra cui uccelli rapaci e strigiformi: mentre la legislazione sulla protezione degli animali stabilisce a quali condizioni può essere ammessa la detenzione di tali animali (p. es. art. 6 e 7 LPan [RS 455]; art. 85 segg., tabella 2 nell’allegato 2 alla OPan), nella legislazione sulla caccia sono definiti i requisiti volti ad assicurare la protezione delle specie e la cura degli animali malati (art. 10 LCP; art. 6 OCP; RS 922.01).

(3) Per quanto riguarda la detenzione di rapaci, pur prevedendo in linea di principio la tenuta in cattività per falconeria (tabella 2, requisito particolare n. 14 nell’allegato 2 alla OPan),

l’ordinanza sulla protezione degli animali non definisce nel dettaglio questo tipo di detenzione. Una definizione della tenuta in cattività per falconeria è stata data a suo tempo dall’UFV in un’apposita direttiva (n. 800.111.12), la quale tuttavia per riflessioni di esclusiva natura giuridica non è più stata aggiornata in seguito all’entrata in vigore della nuova ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali. L’assenza di una normativa ufficiale fa sì che sia i falconieri sia i Cantoni interessati debbano fare i conti con un’incertezza del diritto al momento di decidere se autorizzare o meno questa forma di detenzione; sinora, nella maggior parte dei casi, il criterio di riferimento è rimasta la direttiva ormai non più in vigore. La modifica di ordinanza in oggetto servirà anche a colmare questa lacuna, dato che l’UFV re-

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