Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine

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Organizzazioni ambientaliste: delle quattro organizzazioni nazionali [ProNatura, WWF, ASPU, Gruppo Lupo Svizzera] che si sono espresse sulla disposizione, una [Gruppo Lupo Svizzera] approva l’articolo ed appoggia la proposta secondo cui soltanto i cani da protezione del bestiame (e non i lama o gli asini) vengano menzionati come efficace strumento di protezione contro il lupo. Tre organizzazioni [ProNatura, WWF, ASPU] concordano con la proposta di impiegare cani da protezione del bestiame e riconoscono le ragioni che motivano questa limitazione, ma chiedono comunque che le autorità federali mantengano un punto di vista aperto di fronte ad altre soluzioni (lama, recinzioni). Sono inoltre dell’avviso che la terminologia impiegata andrebbe migliorata e impiegata in modo più uniforme (protezione del bestiame, misure di protezione delle greggi, cani da protezione del bestiame).

Organizzazioni animaliste: un’organizzazione [PSA] approva l’articolo per quanto concerne la parte relativa ai cani da protezione del bestiame, ma chiede che tra le misure da promuovere siano incluse anche le recinzioni elettriche nella SAU. A suo avviso, i danni da predazioni di animali da reddito in pascoli non muniti di recinzioni elettriche non vanno né indennizzati né addotti come giustificazione per abbattere un lupo.

Organizzazioni cinologiche: un’organizzazione nazionale [SCS] chiede che il testo della disposizione sia modificato come segue: «l’impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare e proteggere, per lo più autonomamente, gli animali da reddito affidati alla loro custodia». A suo avviso, questa aggiunta è necessaria affinché la difesa contro animali estranei (e quindi anche cani, ossia esemplari della stessa specie) venga ammessa esclusivamente in caso di presenza in loco di animali da reddito da proteggere.

Capoverso 1, lettera b: (21 pareri)

Cantoni: i pareri dei sette Cantoni [GL, LU, AG, VD, BS, VS, AI] che si sono espressi sulla disposizione in oggetto contengono richieste di varia natura. Dando il loro assenso alla disposizione, il Cantone di AG si aggiunge ai 14 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, BL, AG, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] che hanno formulato un parere di massima positivo, portando così a 15 i Cantoni che approvano la lettera b nella versione sottoposta a indagine conoscitiva. Cinque Cantoni [GL, LU, BS, VS, AI] chiedono che l’allevamento e l’addestramento dei cani da protezione del bestiame siano effettuati «B in collaborazione con l’UFV», dato che rientrano nel campo di competenza legislativa di questo Ufficio. Un Cantone [VD] ritiene che l’allevamento dei cani debba essere concepito in modo tale da eliminare qualsiasi aggressività dell’animale nei confronti dell’uomo.

Conferenze dei Cantoni: anche una Conferenza dei Cantoni [ASVC] chiede che

l’allevamento e l’addestramento dei cani da protezione del bestiame siano effettuati «B in collaborazione con l’UFV», dato che questi aspetti rientrano nel campo di competenza legislativa di questo Ufficio.

Organizzazioni animaliste: un’organizzazione nazionale [PSA] vede di buon occhio gli obiettivi perseguiti con l’addestramento dei cani da protezione del bestiame, in particolare la loro socializzazione con persone estranee.

Organizzazioni agricole: un’organizzazione nazionale [SAB] è sostanzialmente favorevole alla disposizione.

20 G262-0576