Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine

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4.6 II Modifica del diritto vigente

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPan, RS 455.1)

Art. 77, secondo periodo OPan (avamprogetto)

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

… La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame.

Commenti sull’articolo: (30 pareri)

Cantoni: 15 Cantoni [GL, SO, BE, FR, SH, BL, AG, SG, ZH, TG, OW, SZ, NE, JU] si sono espressi in modo favorevole sulla modifica dell’articolo proposta. Un Cantone [GL] osserva che occorre lasciare ai Cantoni la possibilità di adottare le misure che ritengono necessarie secondo l’articolo 78 OPan; un Cantone [FR] rileva che le proposte di modifica delle ordinanze e direttive federali in ambito di cani da protezione del bestiame possono offrire maggiore, se non addirittura un’assoluta certezza del diritto in presenza di attacchi con morsi.

Conferenze dei Cantoni: una Conferenza dei Cantoni [CDC] è, in linea di massima, favorevole alla modifica proposta.

Partiti politici: un partito [UDC] accoglie con favore gli sforzi della Confederazione di offrire una maggiore certezza del diritto. A suo parere, tuttavia, i detentori dei cani da protezione del bestiame dovrebbero poter contare su una protezione ancora migliore contro eventuali rivendicazioni di natura civile o penale da parte di terzi. Il legislatore deve cioè garantire loro una protezione legale nei casi in cui i cani che detengono siano coinvolti in episodi di aggressione.

Organizzazioni animaliste: delle due organizzazioni animaliste che si sono espresse sulla modifica proposta, una [PSA] si dichiara sostanzialmente a favore. A suo avviso, è praticamente impossibile evitare che, prima o poi, un cane da protezione del bestiame si trovi coinvolto in uno scontro con un cane da compagnia mentre cerca di difendere il gregge, ragione per cui ritiene opportuno che, al momento di giudicare la messa in pericolo di altri animali, si tenga conto dello scopo d’impiego del cane. Anche l’Associazione di Zurigo per la protezione degli animali è, in linea di principio, favorevole alla modifica proposta.

Organizzazioni agricole: un’organizzazione nazionale [SAB] è, in linea di principio, favorevole alla modifica proposta. Altre quattro [tra cui la FSAO] ritengono che la posizione, sotto il profilo civile e penale, dei detentori di cani da protezione del bestiame debba assolutamente essere rafforzata. A suo avviso, la società ha l’obbligo di offrire un corrispettivo per la prestazione fornita da queste persone in ambito di protezione contro i grandi predatori.

Organizzazioni cinologiche: un’organizzazione nazionale [SCS] chiede che l’articolo sia modificato come segue: «La responsabilità per i cani da protezione del bestiame notificati e registrati conformemente all’articolo 10quatercapoverso 1 OCP del ... viene valu-

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