Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine
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tata tenendo conto del loro impiego a scopo di ...». A suo avviso, infatti, poiché i detentori dei cani non sono sempre identici ai proprietari (i cani vengono impiegati a ritmo stagionale e non sorvegliano soltanto le greggi dell’azienda principale), è indispensabile circoscrivere meglio gli adeguamenti della OPan e della OFE apportate in virtù della modifica della OCP. È importante che non tutti i cani da protezione del bestiame (solo perché appartengono a una determinata razza) siano automaticamente annoverati tra i cani di servizio, bensì soltanto quelli che vengono effettivamente addestrati e tenuti a questo scopo. Solo così si può garantire che le disposizioni speciali relative
all’addestramento, alla detenzione e alla socializzazione dei cani nonché quelle sulla responsabilità dei loro detentori/proprietari non vengano applicate automaticamente a tutte le razze di cani, cosa che si rivelerebbe estremamente pericolosa e del tutto controproducente all’attuazione della OPan in vigore. Dalle esperienze maturate con le notifiche di cani da protezione è inoltre emerso che alcune persone registrano come cani da protezione del bestiame anche cani di razze che non si prestano assolutamente a un addestramento a questo scopo (Chihuahua, barboncini albicocca ecc.).
Organizzazioni scientifiche: un’organizzazione [FNP] è sostanzialmente favorevole alla modifica proposta.
Ordinanza sulle epizoozie (OFE, RS 916.401)
Art. 16 cpv. 3bislett. b OFE (avamprogetto)
Art. 16 cpv. 3bislett. b Identificazione dei cani
3bisIl detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:
b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano richieste misure di promozione secondo l’articolo 10quatercapoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19887 sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.
Commenti sull’articolo: (24 pareri)
Cantoni: 15 Cantoni [GL, SO, BE, FR, SH, BL, AG, SG, ZH, TG, OW, SZ, AR, NE, JU] hanno espresso un parere di massima positivo sull’articolo. Il Cantone AG rileva tuttavia che i controlli relativi alle notifiche di cani comportano già oggi un importante onere di lavoro. Dover registrare nella banca dati ANIS informazioni non indispensabili a livello di attuazione aumenta il tasso di errore dei dati e il carico di lavoro associato sia alla gestione della banca dati sia all’attuazione; tanto più che, secondo quanto affermato nel rapporto esplicativo, la modifica proposta implicherebbe l’obbligo di ripetere la notifica all’inizio di ogni anno. Secondo il Cantone AG, occorrerebbe pertanto verificare il rapporto tra i costi e l’utilità di prevedere una notifica più dettagliata.
Conferenze dei Cantoni: una Conferenza dei Cantoni [CDC] è sostanzialmente favorevole all’articolo e non propone alcuna modifica.
Partiti politici: un partito [PBD] si esprime in modo positivo su questo punto
dell’avamprogetto.
Organizzazioni ambientaliste: due organizzazioni [Gruppo Lupo Svizzera, ALA] si esprimono in modo positivo su questo punto dell’avamprogetto.
33 G262-0576