Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine

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sulenza non debbano farsi carico unicamente i Cantoni, ma piuttosto e soprattutto AGRIDEA; i costi sarebbero così assunti dalla Confederazione.

Organizzazioni ambientaliste: tre organizzazioni nazionali [ProNatura, WWF, ASPU] approvano il capoverso e soprattutto la competenza attribuita ai Cantoni in ambito di pianificazione delle misure di protezione; sottolineano tuttavia che il fatto che un Cantone decida di non adottare misure di protezione delle greggi non deve tradursi in un abbattimento quasi automatico dei grandi predatori.

Organizzazioni venatorie: un’organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] si pronuncia a favore del capoverso in oggetto, ma chiede che la Confederazione tenga conto delle decisioni dei Cantoni.

Organizzazioni agricole: le tre organizzazioni nazionali [SAB, SSEA, NWKS] che, accanto alle cinque regionali, si sono espresse esplicitamente sul capoverso in oggetto approvano la competenza attribuita ai Cantoni in ambito di pianificazione delle misure di protezione, ma chiedono che il finanziamento sia a carico dell’UFAM e assolutamente non dei Cantoni.

Le cinque organizzazioni regionali condividono sostanzialmente l’opinione secondo cui i Cantoni possano effettivamente farsi della consulenza, ma soltanto se i costi connessi sono finanziati integralmente dall’UFAM. A tal riguardo, un’organizzazione [Prométerre] propone che il «Forum Vulg Suisse» (che raggruppa i servizi di consulenza cantonali) fatturi annualmente i costi della consulenza all’UFAM.

Proposte su un nuovo capoverso 5: (8 pareri)

In otto pareri giunti da organizzazioni agricole si chiede l’aggiunta di un nuovo capoverso 5.

Organizzazioni agricole: sette organizzazioni agricole, tra cui quelle nazionali [USC, ASF], chiedono che il nuovo capoverso abbia il seguente tenore: «L’UFAM appoggia i Cantoni nell’attuazione di opportune misure di protezione». Poiché la scelta delle misure preventive da adottare rientra sostanzialmente nell’ambito di competenza dei Cantoni (art. 12 LCP), l’UFAM deve assecondare i Cantoni nella loro scelta delle misure possibili. Non è infatti concepibile che l’ultima decisione spetti unicamente all’UFAM.

Un’organizzazione [AGRIDEA] propone che il capoverso da aggiungere abbia il seguente tenore: «L’UFAM può sostenere le organizzazioni d’importanza nazionale che assistono la Confederazione, i Cantoni e le cerchie interessate nel coordinamento, la consulenza e l’attuazione di misure, quali per esempio i cani da protezione del bestiame, atte a prevenire i danni che i grandi predatori causano agli animali da reddito». Questo capoverso sarebbe trasferito Secondo la struttura proposta da AGRIDEA, questo capoverso sarebbe trasferito qui dall’articolo 10quatercapoverso 3 (in una versione modificata), dato che le misure di protezione vanno intese in senso generale e non limitate ai cani da protezione del bestiame.

25 G262-0576