Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine
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di protezione delle greggi efficaci (soprattutto recinzioni) contro i grandi predatori nei prepascoli e nella superficie agricola utile della zona di montagna» e/o «i costi di materiale e forza lavoro (costruzione e manutenzione) per recinzioni di protezione contro i grandi predatori nella superficie agricola utile (pascoli primaverili e autunnali)». Un Cantone [NE] sollecita la promozione di misure di protezione del bestiame grosso (vacche, ecc.): «l’UFAM sostiene e promuove misure di protezione del bestiame grosso».
Organizzazioni agricole: diverse organizzazioni agricole hanno chiesto che la Confederazione promuova misure aggiuntive di protezione delle greggi.
Tredici organizzazioni agricole, tra le quali le associazioni nazionali [USC, FSAO, FSAC, SAB, SSEA, ASF], chiedono che la lettera d da integrare nell’articolo in oggetto abbia il seguente tenore: «l’alpeggio/l’estivazione di pecore e capre nel sistema dei pascoli a rotazione o in caso di presenza costante di pastori, versando 80 franchi per carico normale in concomitanza con l’attuazione di misure riconosciute di protezione delle greggi».
Un’organizzazione nazionale [NWKS] chiede che la detta proposta includa anche
l’estivazione di «animali da reddito». Ciò dovrebbe consentire in particolare di garantire l’assunzione integrale da parte dell’UFAM dei costi associati alla protezione delle greggi. Otto organizzazioni, tra le quali le associazioni nazionali [USC, FSAO, FSAC, SAB,
SSEA, ASF] vorrebbero che la Confederazione coprisse «i costi per la presenza costante di pastori durante l’estivazione». Anche questo dovrebbe garantire l’assunzione integrale dei costi da parte dell’UFAM.
Un’organizzazione [SSEA] chiede che la Confederazione promuova «misure di protezione delle greggi efficaci (soprattutto recinzioni) contro i grandi predatori nei prepascoli e nella superficie agricola utile della zona di montagna».
Organizzazioni venatorie: un’organizzazione regionale [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] chiede invece che venga vietata la pratica di abbandonare nel paesaggio recinzioni inutilizzate che potrebbero arrecare pregiudizi alla selvaggina; a tal fine, la nuova disposizione dovrebbe avere il seguente tenore: «è vietato abbandonare recinzioni o flexi net di cui alla lettera c non utilizzate o non sorvegliate».
Privati: il divieto di abbandonare nel paesaggio recinzioni inutilizzate che potrebbero pregiudicare la selvaggina è appoggiato anche da un privato («è vietato abbandonare recinzioni o flexi net di cui alla lettera c non utilizzate o non sorvegliate»).
Capoverso 2: (18 pareri)
Cantoni: quattro Cantoni [FR, GL, AG, VS] si sono espressi esplicitamente sul capoverso in oggetto; due di essi [GL, AG] approvano la disposizione (in particolare la libertà lasciata ai Cantoni nella scelta delle misure supplementari) e si aggiungono ai 13 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, BL, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] che hanno formulato un parere di massima positivo su tutto l’articolo, portando così a 15 (più una Conferenza dei Cantoni [CDC]) i Cantoni favorevoli al capoverso 2. Un Cantone [FR] rileva che, in futuro,
dovrebbero essere promosse ulteriori misure, eventualmente da collaudare (p. es. «alarm guard»). Un Cantone [VS] chiede che il testo sia modificato in modo tale che, per prevenire i danni causati agli animali da reddito, possano essere promosse soltanto misure: «9 ragionevolmente esigibili e finanziariamente sostenibili 9». Il Cantone di VS si
22 G262-0576