Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine
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Organizzazioni agricole: un’organizzazione [SAB] si rallegra della libertà decisionale lasciata agli agricoltori (e ai Cantoni) e condivide la linea dell’UFAM secondo cui sarà promosso unicamente l’impiego di cani tenuti in conformità con le direttive emanate dall’Ufficio. Due organizzazioni [FSAO, LBV] vincolano l’approvazione del capoverso alla condizione che venga aggiunto un nuovo capoverso (cpv. 5). Un’organizzazione [SPIA] sottolinea che la tenuta in stalla è una modalità di detenzione impiegata e prevista soltanto nelle aziende che lavorano il latte di capra.
Organizzazioni venatorie: un’organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] approva il capoverso, ma chiede che la Confederazione tenga conto delle decisioni dei Cantoni.
Organizzazioni animaliste: un’organizzazione nazionale [Quattro Zampe] chiede che vengano rispettate le strategie pertinenti in caso di abbattimento dei grandi predatori.
Settore del turismo e dello sport: un’organizzazione nazionale [Sentieri Svizzeri] propone di modificare il testo come segue: «L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione delle misure per prevenire i danni causati agli animali da reddito nonché i conflitti con escursionisti che potrebbero verificarsi in seguito all’adozione di queste misure». Sentieri Svizzeri sottolinea che il fatto di prendere una decisione in materia di protezione delle greggi non significa ancora che tale decisione sarà automaticamente implementata. Vi sono infatti situazioni in cui le misure individuate non sono attuabili in considerazione della presenza di escursionisti. L’UFAM dovrebbe pertanto includere espressamente, tra le misure preventive, sia l’impiego ad hoc di recinzioni sia la possibilità di convogliare gli escursionisti verso altri sentieri. A tal fine, Sentieri Svizzeri ritiene che occorra altresì includere un rimando ai piani per le reti di percorsi di cui all’articolo 4 [e all’obbligo di sostituzione di cui all’art. 7] della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS);
coinvolgendo per tempo nella pianificazione le organizzazioni cantonali competenti in materia di sentieri si potrà tenere debitamente conto degli interessi legati a questo settore.
Proposte sul capoverso 4: (24 pareri)
Cantoni: degli 11 Cantoni [FR, GR, GL, SG, TI, OW, SZ, UR, VS, AI, AR] che si sono espressi sul capoverso, quattro [FR, GL, OW, UR] si sono pronunciati a favore. Aggiungendo questi ultimi ai Cantoni che hanno formulato un parere di massima positivo
sull’articolo nel suo complesso, senza esprimere opinioni divergenti [SO, BE, GE, SH, BL, AG, ZH, TG, JU], si contano 13 Cantoni e una Conferenza dei Cantoni [CDC] favorevoli alla disposizione in oggetto. Un Cantone [UR] propone la seguente riformulazione: «I Cantoni garantiscono al settore dell’agricoltura una consulenza in materia di protezione del bestiame»; la proposta è motivata adducendo che, sebbene il servizio di consulenza agricola svolga indubbiamente una funzione importante in ambito di consulenza sulla protezione delle greggi, non è l’unico attivo nel settore.
Cinque Cantoni [GR, SG, TI, AI, AR] sono dell’opinione che i Cantoni possono sì farsi carico della consulenza in materia di protezione delle greggi, ma che i costi ad essa connessi devono essere coperti dall’UFAM: «I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono. La Confederazione copre i costi che ne risultano».
Un Cantone [SZ] chiede che l’articolo venga modificato in modo tale che di questa con-
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