Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 38 pagine
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1 Avamprogetto sottoposto a indagine conoscitiva
L’8 aprile 2013 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato un’indagine conoscitiva sulla modifica dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP; RS 922.1). L’indagine conoscitiva sulla modifica della OCP, conclusasi il 28 giugno 2013, si è svolta parallelamente a quella sulla modifica del pacchetto di ordinanze relative alla PA 14-17 in considerazione delle interconnessioni tra i due progetti. L’entrata in vigore della OCP modificata è prevista per il 1° gennaio 2014.
L’avamprogetto della OCP sottoposto a indagine conoscitiva affronta due tematiche: (1) la nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame e (2) la nuova regolamentazione in materia di falconeria nella legislazione sulla caccia.
(1) Nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame: nel 2009, nella risposta
alla mozione (respinta) 09.3814 Pianificazione della gestione degli alpi, depositata da Roberto Schmidt, il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) di elaborare soluzioni per il finanziamento a lungo termine di misure di protezione delle greggi e di rispettive basi legali. Dopo aver discusso e analizzato tutti gli scenari possibili, i due Uffici federali hanno elaborato congiuntamente un orientamento che troverà attuazione nell’ambito della politica agricola 2014-2017 (PA 2014- 2017). Il principale obiettivo consiste nel sostenere l’agricoltura produttiva basata sugli animali da reddito al fine di garantirne il buon funzionamento senza dover imporre restrizioni difficilmente accettabili nonostante la presenza di grandi predatori. I due Uffici hanno inoltre concordato la seguente ripartizione dei compiti: (1) l’UFAM dovrà garantire la protezione degli animali da reddito contro i danni causati dai grandi predatori, disciplinando e promuovendo l’effettiva protezione del bestiame, ovvero le misure concrete adottate per garantire la protezione delle greggi, quali ad esempio la sorveglianza degli ovini con cani da protezione del bestiame, mentre (2) l’UFAG promuoverà le misure a livello di aziende agricole, come per esempio un esercizio regolato del pascolo di animali da reddito attraverso la presenza costante di pastori. Pur non offrendo, di per sé, un’arma sufficiente contro i danni causati dai grandi predatori e non essendo quindi una concreta misura di protezione delle greggi, la presenza costante di pastori è spesso la prima tappa della futura implementazione di vere e proprie misure di protezione, tra cui soprattutto l’impiego di cani di protezione del bestiame. Poiché le misure decise dall’UFAM e dall’UFAG nel quadro di questa procedura comune si riallacciano parzialmente le une alle altre, l’indagine conoscitiva concernente il pacchetto di ordinanze relative alla PA 2014-2017 e quella sulla modifica della OCP sono state svolte in parallelo.
Con la revisione parziale della OCP da parte dell’UFAM e la revisione dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) da parte dell’UFAG viene adempiuto l’incarico affidato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione Schmidt 09.3814. Nel quadro della revisione della OCP sono inoltre affrontati alcuni aspetti sollevati nella mozione 10.3242 «Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori» depositata dal consigliere nazionale Hansjörg Hassler, che il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale il 13 settembre 2011. La mozione chiedeva infatti l’introduzione di un monitoraggio della protezione delle greggi. Il rapporto del Consiglio federale sul finanziamento a lungo termine della protezione delle greggi, che figurava altresì tra le richieste avanzate nella mozione, è invece ancora in fase di elaborazione, ma entro fine anno sarà sottoposto per decisione al Consiglio federale e verrà poi trasmesso alle Camere federali. Il rapporto potrà tuttavia essere concluso soltanto una volta che, nel quadro della presente revisione parziale della OCP, saranno state definite con chiarezza le misure di protezione delle greggi finanziate dalla Confederazione e la ripartizione definitiva dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
2 G262-0576