Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/103: Revisione del prezzo delle tracce 2017 - modifica dell'Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) · 29 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-242.1// 00001/00011/00003/00001/00001

Nell’ottica di un maggiore finanziamento della ferrovia da parte degli utenti, il Consiglio federale ha annunciato nel messaggio sul FAIF1 l’aumento in due fasi dei prezzi delle tracce. La prima fase

dell’aumento, pari complessivamente a 200 milioni di franchi l’anno a partire dal 2013, è stata già attuata con la summenzionata revisione. La seconda revisione dei prezzi delle tracce, oggetto della presente indagine conoscitiva, apporterà dal 2017 100 milioni di franchi l’anno in più per

l’infrastruttura.

1.2 Condizioni quadro

1.2.1 Mantenimento dell’impostazione adottata

Il nuovo sistema di definizione dei prezzi delle tracce orarie con prezzi differenziati è stato introdotto circa due anni fa e si è dimostrato valido. La revisione si basa quindi su questo nuovo sistema e segue l’impostazione già adottata.

La proposta tiene conto del sistema in vigore e ne conserva i vantaggi.

1.2.2 Copertura dei costi marginali

Ogni treno deve coprire i costi che determina (costi marginali). Questo principio è sancito nell’articolo 9b capoverso 3 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101). Negli ultimi anni tali costi sono aumentati specialmente nel settore della manutenzione dei binari.

La proposta tiene conto dell’aumento dei costi nel settore della manutenzione dei binari.

1.2.3 Basi legali

Attualmente a livello europeo per i prezzi delle tracce orarie si applica la direttiva 2012/34 le cui disposizioni in questo settore sono considerate adeguate dall’UFT. Perciò il sistema di definizione dei prezzi delle tracce orarie (SPT) svizzero tiene conto di queste prescrizioni anche se non sono state recepite nell’Accordo bilaterale sui trasporti terrestri con l’UE.

In primo luogo il SPT deve rispettare la Lferr e in particolare l’articolo 9b su cui si basano le disposizioni del Consiglio federale riportate nell’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122). Gli articoli 18 e segg. dell’OARF descrivono il SPT e definiscono le pertinenti prestazioni di base, supplementari e di servizio. In una propria ordinanza relativa all’OARF (OARF-UFT;

RS 742.122.4) l’UFT stabilisce i prezzi delle singole prestazioni di base. I GI applicano gli atti normativi, definiscono gli altri prezzi e, tramite le suddette basi, allestiscono il catalogo delle prestazioni.

1 Messaggio del 18 gennaio 2012 concernente l’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, FAIF; FF 2012 1283). Il relativo progetto è stato accolto in occasione della votazione popolare del 9 febbraio 2014.