Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine
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Rapporto esplicativo
6Il Consiglio federale stabilisce in modo particolare per il sistema d’informazione il catalogo dei dati trattati, nonché la loro conservazione, cancellazione e archiviazione.
Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione
1Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento:
a. il limite di spesa per:
1. i contributi forfettari ai Cantoni conformemente all’articolo 53,
2. i contributi di cui all’articolo 56 per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori e per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,
3. i contributi di cui all’articolo 56a alle persone che hanno partecipato ai corsi preparatori;
b. il credito d’impegno per i contributi di cui all’articolo 54 per progetti e i contributi di cui all’articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico.
2Un quarto delle spese dell’ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo di cui agli articoli 54 e 55 per progetti e prestazioni.
II
1La presente legge sottostà a referendum facolativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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