Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine
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Rapporto esplicativo
capoverso 5 alle lettere a e b, le informazioni relative al contributo ricevuto di cui al capoverso 1, e le informazioni relative ai corsi preparatori frequentati e agli esami federali di professione e professionali federali superiori sostenuti.
La SEFRI promuove l’impiego sistematico del numero d’assicurato come previsto dall’articolo 50 c LAVS (AVS13) e dall’articolo 50e LAVS, che consentono l’impiego sistematico del numero d’assicurato in altri settori se previsto da una legge federale e se sono definiti lo scopo
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d’utilizzazione e gli aventi diritto. Secondo l’articolo 134 capoverso 1 OAVS , l’uso sistematico dell’AVS 13 da parte di organizzazioni che non appartengono alle istituzioni AVS deve essere segnalato all’ufficio centrale di compensazione (UCC). L’UCC pubblica, conformemente all’articolo
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134 capoverso 3 OAVS, un elenco dei servizi e delle istituzioni che hanno richiesto l’iscrizione poiché utilizzano sistematicamente il numero di assicurato AVS13. La SEFRI è inserita in tale elenco.
Conformemente al capoverso 6, il Consiglio federale stabilisce in modo particolare per il sistema d’informazione il catalogo dei dati, nonché la loro conservazione, cancellazione e archiviazione.
Art. 59 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2
Risulta necessaria un’ulteriore integrazione della LFPr che riguardi il finanziamento. I contributi per i corsi preparatori devono essere previsti annualmente nel budget ed inseriti nel limite di spesa di cui all’articolo 59 capoverso 1 lettera a. Contestualmente si devono trasferire dal credito d’impegno al limite di spesa anche i contributi per lo svolgimento degli esami federali di professione, degli esami professionali federali superiori e per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori di cui all’articolo 56, poichè si tratta di contributi da inserire annualmente nel budget.
Con l’introduzione di un importo massimo nel capoverso 2 è possibile tener conto degli imperativi della
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politica finanziaria di cui all’articolo 7 lettera h LSu , che prevede l’introduzione di aliquote massime e disponibilità creditizie. D’altra parte è possibie individuare una pianificazione adatta alle effettive necessità. L’introduzione di aliquote massime per i contributi di progetto mette in grado la Confederazione di definire un piano di finanziamento adeguato alle necessità effettive, poiché i mezzi a disposizione dei vari progetti previsti per l’entrata in vigore della legge sulla formazione professionale potrebbero non essere totalmente sfruttati.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore della modifica della LFPr è prevista per il 1° gennaio 2017, fatti salvi il ricorso al referendum o eventuali ritardi nell’emanzione delle disposizioni d’esecuzione.
4.3 Modifiche all’ordinanza sulla formazione professionale
Le novità previste per la LFPr devono essere concretizzate nell’OFPr. Alla sezione tre, capitolo otto OFPr, relativa agli altri contributi federali, deve essere inserito un nuovo articolo che definisca l’aliquota di contribuzione (effettiva), il limite superiore e inferiore di spesa, la definizione dei costi computabili dei corsi e i requisiti per l’accesso al contributo.
Il Consiglio federale dovrà definire nell’OFPr l’effettiva aliquota di contribuzione utilizzata per il calcolo dei contributi. A questo proposito dovrà considerare l’andamento della partecipazione dei datori di lavoro e quello dei costi dei corsi preparatori. Se il quadro giuridico con un massimale del 50 per cento dei costi computabili dei corsi viene sfruttato appieno, l’aliquota contributiva partecipa ugualmente per il 50 per cento. Allo stesso modo devono essere definiti i corsi computabili dei corsi ai termini di legge e fissati il limite di spesa inferiore e superiore. Se nel quadro dell’OFPr il Consiglio federale coprisse il 90 per cento dei costi dei corsi preparatori agli esami federali noti (in altri termini, il 90 per cento dei costi dei corsi rimarrebbe sotto il valore massimo), il relativo limite di spesa massimo per i corsi preparatori agli esami di professione ammonterebbe a 17 000 franchi, mentre quello per gli esami professionali superiori a 23 000 franchi. Al contempo nell’OFPr dovrà essere
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Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS: RS 831.101)
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