Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine

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LFPr. I dibattiti parlamentari relativi alla modifica di legge devono aver luogo nel quadro dei dibattiti sul messaggio ERI 2017-2020 e termineranno probabilmente entro la fine del 2016.

L’entrata in vigore della modifica della LFPr è prevista per il 1° gennaio 2017, fatti salvi il ricorso al referendum o eventuali ritardi nell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione.

4.2 Modifiche alla legge sulla formazione professionale

In generale

L’introduzione del versamento dei contributi ai partecipanti dei corsi preparatori agli esami di professione e agli esami professionali superiori richiede delle integrazioni al capitolo della LFPr sulla partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale (capitolo 8).

Art. 52 cpv. 3 lett. d (nuovo)

È necessario innanzitutto integrare la disposizione di principio (art. 52). Il capoverso 3, che regolamenta l’impiego dei contributi della Confederazione eccedenti dai contributi forfettari ai Cantoni destinati ai costi della formazione professionale, deve essere ampliato con nuova lettera d nella quale vengono definiti i contributi ai partecipanti dei corsi preparatori per gli esami federali di professione e per gli esami professionali federali superiori.

Tra gli aspetti di competenza giuridica vi è da definire quello relativo alla libertà dei Cantoni di poter versare dei contributi integrativi ai partecipanti dei corsi preparatori. Una sovvenzione supplementare di questo tipo non entra in conflitto con l’articolo 11 LFPr, che stabilisce che gli operatori privati sul mercato della formazione professionale non devono subire distorsioni ingiustificate della conco rrenza causate da misure di natura statale, poiché le prestazioni federali sono a favore del richiedente e non dell’operatore.

I Cantoni, inoltre, non hanno il divieto di continuare a versare dei contributi legati all’oggetto agli operatori che organizzano i corsi preparatori. L’aiuto orientato alla persona, di cui all’articolo 56a LFPr (nuovo), non lo esclude. Tuttavia, i Cantoni, alla luce di quanto previsto dall’articolo 11 LFPr, sono tenuti a rispettare quanto più possibile la neutralità concorrenziale di una sovvenzione legata all’oggetto.

Rimane invece invariato l’articolo 20 capoverso 4 LFPr, che concede ai Cantoni la facoltà di organizzare autonomamente dei corsi preparatori. Il cambiamento a favore dell’aiuto orientato alla persona non modifica la competenza relativa all’offerta di corsi preparatori.

Art. 56a (nuovo)

L’articolo 56a fissa il principio del finanziamento orientato alla persona. In questo modo la Confederazione può concedere i contributi ai partecipanti dei corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori. Nel capoverso 2, la disposizione stabilisce l’importo massimo dei costi computabili dei corsi. Inoltre, nel capoverso 3, viene disposta la delega al Consiglio federale per la definizione delle condizioni di accesso al contributo, dell’effettiva aliquota di contribuzione da applicare (che può essere compresa tra lo 0% e il 50%), così come di un valore minimo e uno massimo per i costi computabili dei corsi. Per definire l’effettivo valore dell’aliquota di contribuzione da applicare, il Consiglio federale si basa sullo sviluppo della partecipazione del datore di lavoro e sullo sviluppo dei costi per i corsi preparatori.

La SEFRI gestisce di cui al capoverso 4 un sistema d’informazione per controllare il versamento dei contributi e al fine di elaborare e valutare i relativi dati statistici. Il sistema elabora di cui al capoverso 5 i dati per l’identificazione dei beneficiari dei contributi di cui al capoverso 1, per l’identificazione di coloro che sostengono l’esame federale di professione e l’esame professionale federale superiore di cui all’articolo 28, il numero di assicurato della persona di cui all’articolo 50c della legge federale

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del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle persone di cui al

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RS 831.10

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