Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine
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gimento degli esami federali sono quindi passati da un importo annuo di circa due milioni di franchi a circa 17 milioni di franchi. La Confederazione, inoltre, versa delle sovvenzioni per lo sviluppo e la revisione degli esami, il cui importo nel 2013 si è attestato a più di un milione di franchi.
Sovvenzioni cantonali ai corsi preparatori – contributo indiretto della Confederazione
Lo Stato si impegna a finanziare i corsi preparatori agli esami federali. Le basi legali in materia contengono tuttavia solo una «disposizione potestativa». La legge federale sulla formazione professionale stabilisce che i Cantoni possono offrire autonomamente dei corsi preparatori (art. 28 LFPr) ma non fornisce alcuna prescrizione che preveda una partecipazione finanziaria dei Cantoni per i corsi preparatori e/o quale debba essere l’entità del finanziamento. La Confederazione finanzia indirettamente i corsi preparatori tramite i contributi forfettari ai Cantoni per la formazione professionale. Anche le disposizioni per il sovvenzionamento contenute nel precedente testo di legge sulla formazione professionale prevedevano una partecipazione della Confederazione solo in presenza di un contributo del
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Cantone . Nel sistema attuale basato sugli importi forfettari orientati alle prestazioni, invece, i contributi federali non sono più legati a determinate offerte o investimenti, il che permette ai Cantoni di scegliere come impiegare i fondi. Ogni Cantone può quindi decidere autonomamente quanto destinare ai corsi preparatori.
Nel 1998 è stato emanato un accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori per regolamentare la perequazione tra gli studenti provenienti dagli altri Cantoni. Secondo l’accordo, sono i singoli Cantoni a decidere quali cicli di formazione presenti sul proprio ambito di competenza devono essere inseriti e quali intendono finanziare negli altri Cantoni. I versamenti di compensazione sono regolamentati dal cosiddetto «principio à la carte»: in un allegato dell’accordo, aggiornato annualmente, sono elencati i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori finanziati da ogni Cantone e viene riportata la disponibilità a sostenere i corsi preparatori per gli esami federali. A partire dall’anno accademico 2015/2016, l’accordo sarà sostituito dall’Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori ASSS del 2012, (cfr. 1.3) che si riferisce, diversamente dal vecchio accordo, unicamente ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori riconosciuti dalla Confederazione. L’accordo del 1998 resterà comunque in vigore per ciò che concerne il finanziamento dei corsi preparatori fino a quando non si troverà una soluzione alternativa a livello federale.
Il contributo pubblico per i corsi preparatori ammonta all’incirca a 60 milioni di franchi all’anno e, come nel caso dei costi per la formazione professionale, viene corrisposto perlopiù dai Cantoni poiché la quota globale della Confederazione, ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 LFPr, è fissata a un quarto dei costi complessivi dell’ente pubblico. La cifra di 60 milioni non è confermata, poiché dedotta da una ricerca pilota svolta nel quadro del rilevamento annuale dei costi. La difficoltà risiede nel fatto che l’unità di costo comunemente utilizzata comprende sia i corsi preparatori sia la formazione professionale continua, per un totale di 140 milioni di franchi all’anno. Riuscire a differenziare i costi non è semplice poiché molti sfruttano i corsi preparatori come formazione continua individuale senza poi sostenere l’esame.
Lo Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP ha analizzato le modalità
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con le quali i Cantoni sovvezionano attualmente i corsi preparatori . La quota media della partecipazione pubblica alle spese per i corsi preparatori ammonta oggi al 26 per cento circa (corrisponde alla differenza tra i costi sovvenzionati e non sovvenzionati per i corsi). La figura seguente mostra una notevole differenza di finanziamento tra i vari esempi presi in considerazione anche se l’aliquota contributiva non è mai superiore al 45 per cento.
32 Cfr. LFPr precedente (legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale), art. 63 cpv. 3. 33 Cfr. IUFFP (2014a). Subjektorientierte Finanzierung der Vorbereitungskurse in der höheren Berufsbildung. Eine ökonomische Analyse zu Ausgangslage, Marktstruktur und Auswirkungen, pag. 29 e segg. (disponibile solo in tedesco). 316/2013/01832 \ COO.2101.108.2.1058807 12/34