Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

definito anche un limite inferiore, tenendo in considerazione in primo luogo ragioni di economia procedurale.

Inoltre è necessario stabilire che i richiedenti sono tenuti a presentare una certificazione che attesti la frequenza del corso preparatorio e l’ammissione all’esame.

Per garantire la trasparenza a favore dei richiedenti, la SEFRI deve istituire un elenco dei corsi preparatori per i quali la Confederazione garantisce il contributo. Gli operatori responsabili possono chiedere l’inserimento dei propri corsi. Non è previsto alcun controllo della qualità dei corsi. Gli operatori responsabili dei corsi preparatori hanno il diritto di essere iscritti nella lista. Se l’iscrizione viene respinta, l’operatore può chiedere l’emanazione di una decisione impugnabile e ha facoltà di promuovere un ricorso amministrativo dinanzi alla SEFRI (art. 61 cpv. 1 let. b LFPr).

La rinuncia a effettuare un controllo della qualità dei corsi preparatori non deve essere intesa come l’assenza di qualsiasi condizione per l’iscrizione alla lista. Per tutelare i partecipanti, gli operatori devono avere sede in Svizzera e il contenuto dei corsi preparatori deve essere affine a quello dell’esame a cui prepara.

L’iter amministrativo è affidato alle organizzazioni responsabili degli esami.

La sovvenzione orientata alla persona è un concetto nuovo e presenta un carattere sperimentale. Pertanto è necessario verificarne l’efficacia a distanza di quattro anno dall’entrata in vigore. A questo proposito si deve inoltre verificare se con il modello proposto è giustificata la fiducia nei confronti degli operatori e dei richiedenti. Se, per esempio, dovesse verificarsi una tendenza all’abuso, dovranno essere adottate le misure necessarie per la concessione dei contributi federali. Si configura un abuso, per esempio, se in un numero significativo di casi vengono effettuate e confermate le iscrizioni all’esame, senza che quest’ultimo venga effettivamente sostenuto. In tal caso verrebbero sovvenzionate attività di formazione estranee allo scopo della presente regolamentazione.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sugli attori della formazione professionale superiore

Nell’ambito del finanziamento dei corsi preparatori agli esami federali viene messo in atto un cambiamento del sistema: in primo luogo si passa dal finanziamento legato all’oggetto da parte dei Cantoni a un finanziamento orientato alla persona per mano della Confederazione. In secondo luogo, si ha un aumento dei contributi pubblici. Per poter valutare le ripercussioni della nuova regolamentazione sugli attori coinvolti e sull’economia, è stata svolta un’analisi d’impatto della regolamentazio-51

ne per mezzo della quale si confronta una variante standard del finanziamento legato alla persona (allo stato attuale della pianificazione: versamento a seguito dell’ammissione all’esame, rimborso del 50% delle spese con limite massimo, nessun finanziamento cantonale delle offerte) con la situazione attuale. La sintesi degli effetti è descritta qui di seguito: gli effetti positivi evidenziati in blu, quelli negativi in rosso.

51 Cfr. B,S,S. (2014): Subjektfinanzierung der Vorbereitungskurse durch den Bund. Regulierungsfolgeabschätzung. (L’analisi si basa sulla metodica per l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) della Segreteria di Stato dell’economia SECO) disponibile in tedesco e francese. 316/2013/01832 \ COO.2101.108.2.1058807 24/34