Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine

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5.3 Effetti finanziari

Effetti sulle spese amministrative delle parti coinvolte

Il coinvolgimento di tutte le parti interessate (Confederazione, Cantoni, organizzazioni responsabili degli esami, operatori della formazione, partecipanti) porta a un’organizzazione snella del modello di finanziamento e permette uno sgravio amministrativo rispetto al modello attuale.

- Un’apposita indagine condotta su sei Cantoni considera uno sgravio di circa 1,6 milioni di franchi conseguente al cambiamento di sistema.

- Per ciò che concerne gli operatori della formazione, decadono le intese attuali sui finanziamenti prese con i Cantoni in cui hanno sede. Si parla in questo caso di uno sgravio pari a circa due milioni di franchi.

- A livello dei partecipanti, in relazione agli oneri amministrativi, non si ravvisa nessun cambiamento signficativo, cioè lo sforzo per la ricerca dei contributi viene in seguito bilanciato dai vantaggi.

- Le organizzazioni responsabili degli esami vedono aumentare l’onere amministrativo a seguito del loro coinvolgimento nell’attuazione (verifica della richiesta di contributi, trasmissione alla SEFRI delle principali informazioni ai fini della sovvenzione). Per questo la Confederazione ha previsto un rimborso attingendo ai contributi destinati allo svolgimento degli esami federali (aliquota del 60 per cento, 80 per cento per i casi particolari).

Tuttavia, a livello federale, l’attuazione del sistema comporta un aumento dell’onere amministrativo e legato al personale. Per la Confederazione, l’attuazione del finanziamento orientato alla persona comporta sia uno sforzo iniziale per l’attuazione del sistema (2016), sia un onere maggiore sul lungo periodo legato all’attuazione. Per quanto riguarda l’impegno iniziale, l’aumento dell’onere è dovuto principalmente ai preparativi in ambito informatico (lista d’iscrizione, catalogo dei dati delle sovvenzioni, workflow dei creditori), che saranno compensati con i mezzi previsti nel quadro della pianficazione finanziaria.

Dal 2017, all’attuazione corrisponderà anche un aumento dell’impegno di personale (verifica e versamento dei contributi). A questo proposito si deve quindi attendere un moderato aumento della richiesta di posti. I risultati della procedura di consultazione e le disposizioni esecutive sono determinati per la valutazione dell’onere supplementare.

Confederazione e Cantoni

Il totale della spesa pubblica destinata alla formazione professionale per il 2012 ammonta a circa 3,6 miliardi di franchi. Questo ammontare corrisponde ad un quarto dei costi totali, come previsto dal valo-

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re di riferimento indicato dalla legge sulla formazione professionale . Con il modello di finanziamento proposto, la Confederazione, nell’ambito della formazione professionale superiore, assume una nuova competenza nell’esecuzione. Oltre a maggiori oneri amministrativi e di personale, questa nuova attività comporta anche la creazione di una base legale per il relativo decreto di stanziamento. La tabella 4 offre una visione d’insieme dell’attuale struttura creditizia della Confederazione e mostra le modifiche legate alle nuove competenze.

La Confederazione intende aumentare la propria flessibilità relativa al sovvenzionamento della formazione professionale, allo scopo di sovvenzionare i corsi preparatori. Oltre al nuovo credito per la formazione professionale superiore, devono essere adeguati alle nuove, effettive, necessità i contribuiti di cui agli articoli 54 e 55 LFPr, che attualmente l’articolo 59 capoverso 2 fissa al dieci per cento del contributo federale. Una parte dei mezzi liberata in questa maniera può essere utilizzata per finanziare i corsi preparatori. L’introduzione di un importo massimo per i contributi di progetto consente alla Confederazione di adeguare la pianificazione finanziaria alle reali necessità. Le esperienze degli anni passati, in special modo, mostrano che la disponibilità di mezzi supera indubbiamente le necessità del partenariato.

64 Articolo 59 cpv 2 LFPr (RS 412.10) 316/2013/01832 \ COO.2101.108.2.1058807 29/34