Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine
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Rapporto esplicativo
3 Lista d’iscrizione
Nel sistema di finanziamento orientato alla persona, l’informazione del richiedente riveste un ruolo principale. Da una parte i partecipanti ai corsi preparatori hanno il legittimo interesse a essere informati in anticipo se possono avere accesso a un contributo federale per la frequenza di un corso; dall’altra, devono anche essere messi in condizione di poter scegliere l’offerta formativa che più si addice ai loro bisogni. Per aumentare la trasparenza e semplificare l’accesso alle informazioni per i partecipanti, la Confederazione istituirà una lista nella quale potranno iscriversi gli operatori dei corsi preparatori.
Si tratterà semplicemente di una procedura di iscrizione e non di una procedura d’autorizzazione. Per iscriversi, l’organizzazione deve avere sede in Svizzera e le organizzazioni responsabili degli esami federali devono attestare che i contenuti (competenze) del corso preparatorio che si intende inserire nella lista sono conformi a quanto indicato nel regolamento d’esame. Non è però necessario che un corso preparatorio copra tutto il programma d’esame. Deve essere possibile poter frequentare sottocorsi o moduli. Ulteriori criteri minimi per l’inserimento in lista devono ancora essere esaminati. La lista viene gestita in maniera centralizzata dalla SEFRI e pubblicata sul sito. Poichè l’inserimento nella lista di un corso preparatorio è per quest’ultimo un criterio economico importante, nel caso in cui l’iscrizione venga rifiutata deve essere emessa, su richiesta, una decisione impugnabile.
Le seguenti informazioni vengono registrate nella lista d’iscrizione e periodicamente (annualmente) verificate e aggiornate:
nome e indirizzo dell’organizzatore del corso (incl. dati di contatto e sito web);
informazioni sui tipi di corsi di preprarazione offerti (ossia per quale esame).
4 Comunicazione alla SEFRI
L’organo responsabile dei corsi trasmette alla SEFRI le seguenti informazioni:
dati personali del candidato all’esame avente diritto al contributo: cognome, nome, indirizzo, numero AVS13 e coordinate bancarie;
costi del corso;
sovvenzione calcolata;
informazioni sul corso preparatorio (ossia per quale esame);
informazioni sull’operatore responsabile del corso;
data di presentazione della richiesta;
data della decisione di ammissione favorevole;
eventuali comunicazioni dell’organizzazione responsabile dell’esame.
5 Versamento dei contributi ai partecipanti
Il finanziamento orientato alla persona prevede il versamento diretto della sovvenzione ai partecipanti ai corsi preparatori che soddisfano i requisiti per l’accesso al contributo. Se i partecipanti decidono di cedere il contributo, deve essere possibile un versamento a terzi. Sono ipotizzabili dei versamenti a terzi che, per esempio, hanno fornito un prefinanziamento (datore di lavoro, fondi) o — per esami federali con un basso numero di partecipanti e quindi con una minore offerta di corsi preparatori — agli operatori della formazione.
4 Commenti alle disposizioni da modificare
4.1 Premessa relativa al progetto e all’entrata in vigore
L’introduzione di un nuovo modello di finanziamento produce effetti sulle istituzioni che organizzano corsi, sulle persone interessate a frequentare un corso preparatorio e sulle finanze cantonali e federali.
Per poter descrivere questi aspetti in maniera trasparente, qui di seguito vengono riportate le modifiche necessarie alla legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e menzionati i principali effetti prodotti sull’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), già descritti nel capitolo 3. L’adeguamento definitivo dell’OFPr farà seguito all’approvazione parlamentare della modifica della
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