Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 34 pagine

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Rapporto esplicativo

— proporzionalità riguardo alla struttura/al volume complessivo del finanziamento nella formazione professionale: gli adattamenti del sistema finanziario e l’aumento del finanziamento pubblico per i corsi preparatori devono orientarsi al principio di proporzionalità. Il nuovo modello di finanziamento per i corsi preparatori deve tener conto della struttura complessiva del sistema finanziario nell’ambito della formazione professionale. Nello sviluppo del nuovo modello di finanziamento sono state incluse le riflessioni relative all’onere degli studenti in confronto alle altre formazioni terziarie.

— mantenimento della capacità di controllo della politica regionale dei Cantoni: indipendentemente dal fatto che il finanziamento pubblico dei corsi preparatori sia effettuato in prima battuta dalla Confederazione, è possibile anche un finanziamento cantonale. In questo modo, attraverso il finanziamento di offerte o dei partecipanti ai corsi, si dà ai Cantoni la possibilità di inserire delle riflessioni territoriali precise.

Riflessioni sul calcolo dei contributi

Un finanziamento statale più elevato della formazione professionale superiore non può sostituire i contributi dei datori di lavoro, importanti per la selezione e la redditività. È necessaria la coesistenza di contributi dei datori di lavoro, dei privati e del settore pubblico. Il sostegno da parte dei datori di lavoro è un elemento importante per la politica aziendale e di sviluppo del personale e ai fini di operare una selezione. Pertanto, un aumento del finanziamento statale non deve diminuire gli sforzi compiuti dai datori di lavoro. Per questo i contributi pubblici versati ai partecipanti non devono superare una determinata soglia critica e gli effetti del passaggio a un nuovo sistema devono essere accompagnati da un’attività di monitoraggio. Eventuali effetti indesiderati dovranno essere contrastati mediante misure adeguate. Dai sondaggi svolti tra i partecipanti ai corsi preparatori emerge la difficoltà di conciliare tra loro lavoro, formazione e famiglia. Un ampliamento del finanziamento pubblico potrebbe permettere offerte più flessibili dal punto di vista temporale come, per esempio, corsi pomeridiani, nell’interesse dei partecipanti e dei datori di lavoro.

Per ogni modifica all’attuale sistema di finanziamento occorre inoltre verificare che non vengano diminuiti gli indiscussi vantaggi della formazione professionale superiore e che non si arrivi a un’inutile regolamentazione. L’obiettivo è non perdere mai di vista la totalità del livello terziario e, in particolare, della formazione professionale superiore, alla quale appartengono anche i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori. Solo mantenendo una visione d’insieme è possibile evitare che le singole misure diano origine a effetti indesiderati. Si tratta di rafforzare la formazione professionale superiore nella sua totalità, di rispettare l’attuale pluralità delle offerte e di ottimizzare l’orientamento alla domanda.

3.1 Nuovo sistema di finanziamento

Con l’attuale sistema di finanziamento i Cantoni partecipano, se necessario (per. es. per interessi di politica regionale), alle spese di specifici corsi preparatori per gli esami federali. La Confederazione finanzia i corsi preparatori indirettamente tramite i contributi forfettari ai Cantoni per la formazione professionale (v. figura 6).

Con il nuovo sistema di finanziamento elaborato insieme ai partner della formazione professionale, i partecipanti beneficiano direttamente del finanziamento federale. Questo modello orientato alla persona permette di raggiungere gli obiettivi sopra indicati e aumenta, in generale, il prestigio degli esami di professione e professionali superiori. I Cantoni non forniscono alcun contributo ai corsi preparatori ma hanno comunque la facoltà di finanziare ulteriori offerte se queste non creano distorsioni della concorrenza (art.11 LFPr).

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