Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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dell’11 dicembre 2014 (14.4214 «CEDU. Potenziare il controllo giudiziario del Tribunale federale sul Tribunale amministrativo federale in materia d'asilo»), il Consiglio federale si è dichiarato favorevole ad attribuire al Tribunale federale la suprema autorità giurisdizionale in materia d’asilo nel senso illustrato sopra (art. 188 cpv. 1 Cost.). Le modifiche della tutela giurisdizionale sono però già previste nel progetto di riassetto del settore dell’asilo20, attualmente dibattuto in Parlamento. Nell’interesse di uno sviluppo coerente del diritto procedurale dell’asilo il presente progetto di revisione della LTF rinuncia a prevedere modifiche parallele in materia.

2.2 Migliore tutela giurisdizionale contro le decisioni del Consiglio federale e dell'Assemblea federale

Secondo l'articolo 189 capoverso 4 Cost., gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale (e ancora meno presso altre autorità giudiziarie). Il legislatore ha fatto un uso solo molto parsimonioso del suo potere derogatorio (art. 189 cpv. 4 secondo periodo Cost.). Non è possibile interporre ricorso diretto presso il Tribunale federale contro atti di questo tipo. È possibile impugnare le decisioni del Consiglio federale o degli organi dell'Assemblea federale dinanzi al Tribunale amministrativo federale nei casi elencati all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 200521 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF). Si tratta soprattutto di decisioni in merito a rapporti di lavoro di collaboratori dell'Amministrazione federale e alla revoca di membri di direzione degli organi di unità decentralizzate dell'Amministrazione federale. Nella misura in cui la LTF lo prevede, è possibile impugnare dinanzi al Tribunale federale le corrispondenti decisioni su ricorso del Tribunale amministrativo federale.

Nella mozione del 3 febbraio 2011 (11.3006 «Protezione giuridica in situazioni straordinarie»), la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha deplorato l'insufficiente tutela giurisdizionale contro le decisioni e ordinanze del Consiglio federale e dell'Assemblea federale fondate direttamente sulla Costituzione federale. L'Esecutivo non condivideva quest'opinione e nel Consiglio degli Stati è riuscito a imporre la sua proposta di respingere la mozione.

Non da ultimo in base alle deliberazioni parlamentari su tale mozione, occorre tuttavia riconoscere che il rapporto tra le diverse prescrizioni di cui va tenuto conto ai fini della protezione giuridica nei confronti delle decisioni del Consiglio federale e dell'Assemblea federale, è relativamente complicato. Segnatamente va fatto notare che la cosiddetta delega automatica disciplinata all'articolo 47 capoverso 6 della legge del 21 marzo 199722 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è spesso mal compresa. Secondo tale articolo, gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, nella misura in cui le relative decisioni siano impugnabili nel merito dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (competenza materiale, art. 31 e 32 LTAF) e il Consiglio federale non sia autorità inferiore del Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 33 LTAF.

Questo disciplinamento di particolare opacità concerne in linea di principio tutte le decisioni del Consiglio federale e non soltanto quelle menzionate dalla mozione, fondate direttamente sulla Costituzione. La tutela giurisdizionale garantita dal diritto internazionale pubblico contro eventuali decisioni dell'Assemblea federale può essere assicurata soltanto ricorrendo a un'interpretazione che colmi le lacune. Non vi sono invece difficoltà serie per quanto riguarda le ordinanze: chi è particolarmente toccato da un dato disciplinamento dei diritti e degli obblighi e ha un interesse degno di protezione, può chiedere una decisione impugnabile.

20 Cfr. messaggio del 3 set. 2014 concernente la modifica della legge sull’asilo; FF 2014 6917.

21 LTAF; RS 173.32

22 LOGA; RS 172.010