Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 79a Valore litigioso minimo

Se il ricorso concerne soltanto le pretese civili conformemente all'articolo 78 capoverso 2 lettera a LTF, vanno rispettati i valori litigiosi minimi applicabili al ricorso in materia civile (art. 74 LTF). Trovano applicazione anche le eccezioni previste nell'articolo 74 capoverso 2 LTF (in particolare lett. a). In ultima analisi la nuova disciplina rispecchia quanto chiesto dalla commissione d'esperti in occasione della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale. Secondo la proposta della commissione d'esperti riguardo alla disposizione che è attualmente l'articolo 78 capoverso 2 lettere a LTF, i ricorsi contro sentenze penali riguardanti unicamente aspetti civili avrebbero dovuto essere trattati come ricorsi in materia civile. Il Tribunale federale ha interpretato diversamente l'articolo 78 LTF per aumentare la certezza del diritto nella scelta del corretto rimedio giuridico47.

[Variante:

Art. 79a Valore litigioso minimo

Per l'articolo 79a l'avamprogetto propone anche una variante che prevede il valore litigioso minimo per tutte le pretese civili fatte valere in modo adesivo nel procedimento penale. Il fatto che il ricorso al Tribunale federale concerne anche gli aspetti penali non ha alcuna importanza. Inoltre, secondo questa variante, il valore litigioso minimo di 30 000 franchi si applica ai ricorsi contro le decisioni sulla pretesa dell'imputato a un indennizzo o alla riparazione del torto morale da parte dello Stato48. Fino all'entrata in vigore del CPP queste controversie sono state considerate cause di diritto pubblico assoggettate al valore litigioso minimo di cui all'articolo 85 capoverso 1 lettera a LTF.

Se, a causa del valore litigioso minimo, il ricorso in materia penale è ammissibile soltanto per quanto attiene agli aspetti penali e il Tribunale federale lo accoglie, la parte vincente deve avere la possibilità di ottenere una modifica della decisione dell'autorità inferiore sulle pretese civili, nonché sull'indennizzo e la riparazione del torto morale a favore dell'imputato. La variante rende quindi necessario aggiungere all'articolo 410 CPP una nuova regola sulla revisione.]

Art. 80 cpv. 2 terzo periodo

La soppressione di questo periodo elimina alcune eccezioni al principio del doppio grado di giurisdizione che sono contrarie al sistema, gravano il Tribunale federale e sono di dubbia conformità sotto il profilo materiale e del grado di giurisdizione. Contro le relative decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi o di un'altra autorità cantonale occorre dapprima presentare un ricorso cantonale. Non può essere compito del Tribunale federale fungere da prima giurisdizione di ricorso in questi casi (cfr. cap. 2.4).

Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 e cpv. 4

L'avamprogetto propone di modificare il capoverso 1 lettera b numero 5 in modo tale che l'accusatore privato, se non è nel contempo una vittima ai sensi della LAV, possa ricorrrere soltanto contro le decisioni in cui è giudicato il merito della sua azione penale o civile. Questi accusatori privati non hanno più diritto di ricorrere contro le decisioni procedurali e contro le decisioni di abbandono del procedimento. La modifica sgrava il Tribunale federale di molti ricorsi dalle scarse possibilità di successo (cfr. cap. 2.1.2). Se l'accusatore privato è nel contempo anche vittima, il suo diritto di ricorrere rimane immutato.

Il nuovo capoverso 4 abilita i Cantoni a prevedere il ricorso da parte di un'autorità in materia di esecuzione di pene e misure. Il pubblico ministero ha già diritto di ricorrere in materia d'e-

47 DTF 133 III 701.

48 art. 429–431 CPP.