Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
li66. Il Parlamento ha invece deciso di mantenere il controllo libero dei fatti nei ricorsi vertenti su prestazioni pecuniarie dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare. In seguito, la revisione dell'assicurazione per l'invalidità del dicembre 2008 ha limitato all'esame del diritto la cognizione dell'Alta Corte in materia di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione per l'invalidità. In proposito, nel messaggio del 30 maggio 200867 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, il Consiglio federale sostiene che una cognizione più ampia del Tribunale federale per le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare non è più giustificata. Di conseguenza ha proposto di abrogare gli articoli 97 capoverso 2 e 105 capoverso 3 LTF. Il Parlamento ha rinviato il disegno di legge al Consiglio federale con il mandato di riconsiderare la portata della revisione limitandola a quanto assolutamente necessario. Per questo motivo la modifica non ha trovato posto nel messaggio aggiuntivo del 19 settembre 2014 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni68. Il Consiglio federale rimane tuttavia persuaso della necessità di unificare la cognizione del Tribunale federale in tutta la materia delle assicurazioni sociali e di abolire quindi l'eccezione concernente le prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.
La garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a Cost.) vale anche in materia di diritti politici69. Essa prevede che nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria con cognizione piena sulle questioni di diritto e di fatto. Nei ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini, le elezioni e le votazioni popolari, possono essere impugnati anche atti emanati da un Governo o un Parlamento cantonali (cfr. art. 88 LTF). Nei casi in cui l'autorità inferiore del Tribunale federale non era un'autorità giudiziaria, il rispetto della garanzia della via giudiziaria esige il libero esame dei fatti. Ecco perché a questi ricorsi in materia di diritti politici non si applica la limitazione dei motivi di ricorso riguardo all'esame dei fatti.
Art. 98
Secondo l'avamprogetto, il ricorso contro una decisione su una misura cautelare è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (art. 93b). Non vi è pertanto motivo di limitare il potere d'esame del Tribunale federale in materia di misure cautelari alla violazione dei diritti costituzionali. L'abrogazione dell'articolo 98 ha per conseguenza un ampliamento della cognizione del Tribunale federale. A condizione che si tratti di una questione di diritto di importanza fondamentale o di un caso particolarmente importante per altri motivi, la controversia può riguardare anche questioni che esulano dal diritto costituzionale.
Art. 100 cpv. 2 lett. b, c nonché cpv. 3 e 4
Secondo il capoverso 2 lettera b il termine ricorsuale di dieci giorni non va applicato soltanto all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e all'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, ma anche ad altre decisioni in materia di assistenza amministrativa. Al di fuori della materia fiscale, non vi è motivo di mantenere il termine ricorsuale di 30 giorni in materia di assistenza amministrativa. L'esigenza di accelerare la procedura vale per l'intero settore dell'assistenza amministrativa internazionale.
Secondo il capoverso 2 lettera c, il termine ricorsuale di dieci giorni vale per tutte le decisioni dell'autorità cantonale unica secondo l'articolo 7 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei mi-
66 FF 2001 3764 3800
67 FF 2008 4703
68 FF 2014 6835
69 Cfr. DTF 138 I 61, 72 segg. consid. 4.3.