Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine
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Il Consiglio federale intende in linea di massima migliorare e semplificare come indicato qui appresso la tutela giurisdizionale prevista dalla legge contro le decisioni sue e dell'Assemblea federale (a differenza degli altri atti secondo l'art. 189 cpv. 4 Cost.):
– quando decidono in primo grado, l'Assemblea federale e i suoi organi nonché il Consiglio federale sono citati come autorità inferiori del Tribunale amministrativo federale nell'articolo 33 lettere a e b AP-LTAF;
– la competenza materiale limitata del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in materia di sicurezza interna ed esterna e di affari esteri non è modificata dall'avamprogetto (art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF e art. 83 lett. a LTF). Le disposizioni sono invece formulate con maggiore precisione (art. 32 cpv. 1 lett. a AP-LTAF e art. 84a AP- LTF);
– la cosiddetta delega automatica di cui all'articolo 47 capoverso 6 LOGA va abolita. Di conseguenza è stata effettuata un'analisi per stabilire se le eccezioni alla delega automatica secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere d–f, h e i23 LTAF sono ancora giustificate. L'avamprogetto abolisce due eccezioni: le decisioni in materia di concessioni di infrastrutture ferroviarie e quelle sulle concessioni per le case da gioco24. Indipendentemente dalla citata delega automatica, si propone inoltre di inserire nel nuovo testo normativo due nuove eccezioni: la determinazione o l'approvazione dei nomi geografici e l'approvazione di atti normativi e tariffe di diritto pubblico, sempre che una legge federale non preveda il ricorso (art. 32 cpv. 1 lett. f e h AP-LTAF). Più che modificare il testo di legge, queste due nuove eccezioni lo chiariscono, poiché riguardano oggetti che non possono propriamente essere qualificati come decisioni.
La nuova normativa permette di ricorrere contro le decisioni di primo grado dell'Assemblea federale e del Consiglio federale presso il Tribunale amministrativo federale e infine presso il Tribunale federale, nella misura in cui gli elenchi delle eccezioni degli articoli 32 LTAF e degli articoli 83 e 84a LTF non limitano la competentenza materiale di questi tribunali. In materia di sicurezza interna ed esterna e di affari esteri il ricorso ai tribunali è ammissibile soltanto se la decisione non si fonda prevalentemente su considerazioni politiche e il diritto internazionale conferisce un diritto al giudizio da parte di un tribunale nazionale. Se nessuna di queste due condizioni è adempita, le decisioni del Consiglio federale (e se del caso dell'Assemblea federale; cfr. art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.) nelle materie citate sono definitive, mentre è dato ricorso al Consiglio federale contro le decisioni dell'Amministrazione federale (art. 47 e 72 lett. a della legge del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa).
2.3 Modifica delle disposizioni sulla cognizione del Tribunale amministrati-
vo federale
Nella procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati i motivi di ricorso di cui all'articolo 49 PA26. È quindi ammissibile anche la censura di inadeguatezza, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato come autorità di ricorso. Nel loro campo d'applicazione diverse leggi speciali escludono tuttavia la possibilità di censurare l'inadeguatezza presso il Tribunale amministrativo federale27.
23 Cfr. FF 2014 6327 (non ancora in vigore).
24 Cfr. in proposito anche il messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge sui giochi in denaro.
25 PA; RS 172.021
26 cfr. inoltre art. 37 LTAF
27 L'esame dell'inadeguatezza è esclusa dalla legge del 26 giu.1998 sull’asilo (RS 142.31; art. 106 cpv. 1), dalla legge federale del 16 dic. 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1; art. 31), dalla legge del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RS 196.1; art. 11 cpv. 3), dalla legge federale del
14 dic. 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1; art. 13 cpv. 3), dalla legge dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura (RS 442.1; art. 26), dalla legge del 14 dic. 2001 sul cinema (RS 443.1; art. 32) e dalla legge federale del 21 mar. 1980 sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero