Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine
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soltanto se riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi. La normativa è modificata per armonizzarla con altre disposizioni d'eccezione.
Art. 74 cpv. 2 lett. a
Secondo l'articolo 74 capoverso 1 LTF, nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se si raggiunge il valoro litigioso minimo determinante. Il capoverso 2 prevede diverse eccezioni a tale regola. Secondo la lettera a in futuro il ricorso sarà ammissibile non soltanto se la controversia riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale, ma anche se verte su un caso particolarmente importante per altri moti-
vi. La normativa è modificata per armonizzarla con altre disposizioni d'eccezione.
Art. 78 cpv. 2 lett. a
Il nuovo tenore della disposizione sancisce la prassi43 del Tribunale federale e precisa un punto poco chiaro. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in materia penale è decisivo che l'autorità inferiore del Tribunale federale abbia giudicato gli aspetti penali e a quelli civili, o che avrebbe dovuto farlo. In questi casi il ricorso in materia penale è ammissibile anche se è stato impugnato soltanto un aspetto civile della decisione. Se già dinanzi all'autorità inferiore era contestato soltanto un aspetto civile, il Tribunale federale va adito con ricorso in materia civile.
Art. 79 Eccezione
Per il ricorso in materia penale la vigente LTF ammette soltanto un'eccezione alla competenza del Tribunale federale. Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi (art. 79 LTF). L'avamprogetto aggiunge due nuove eccezioni.
La prima eccezione riguarda le condanne per una contravvenzione, se è stata pronunciata una multa di 5 000 franchi al massimo e il ricorso non chiede una pena più grave (art. 79 cpv. 1 lett. a AP-LTF). Sono considerate contravvenzioni i reati per i quali è comminata la multa e non la pena detentiva o la pena pecuniaria (in aliquote giornaliere)44. Secondo le disposizioni attualmente in vigore, le multe fino a 5 000 franchi pronunciate per contravvenzioni non devono essere iscritte nel casellario giudiziale45.
La secondo eccezione intende rendere definitive le decisioni delle giurisdizioni di reclamo cantonali secondo l'articolo 20 CPP che non riguardano provvedimenti coercitivi. L’eccezione non vale per le decisioni su reclamo concernenti decreti d'abbandono46, la qual cosa permette di garantire l'uniformità della prassi sul piano svizzero (art. 79 cpv. 1 lett. c AP-LTF), tanto più che i decreti d'abbandono possono di fatto avere effetti analoghi a sentenze d'assoluzione.
L'eccezione prevista dal diritto vigente per le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è adeguata in modo tale che cessa di applicarsi ai decreti d'abbandono.
Per tutte le eccezioni previste nel presente articolo vanno fatti salvi i casi in cui il ricorso al Tribunale federale è ammissibile perché concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (cpv. 2).
43 DTF 133 III 701.
44 Cfr. art. 10 e 103 del Codice penale (CP; RS 311).
45 Art. 3 cpv. 1 lett. c e d dell'ordinanza del 29 set. 2006 sul casellario giudiziale (RS 331).
46 Cfr. art. 393 cpv. 1 lett. a e b in combinato disposto con l’art. 397 cpv. 3 CPP.