Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
secuzione (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3). Tuttavia, secondo la concezione tradizionale, il pubblico ministero non svolge alcuna funzione di vigilanza in tale materia. Per la procedura cantonale alcuni Cantoni si sono dotati di un'autorità di ricorso per impugnare le decisioni giudiziarie, segnatamente quelle che sollevano questioni di sicurezza. Questi diritti di ricorso non hanno alcun effetto sulla procedura dinanzi al Tribunale federale. Una delle richieste della mozione Amherd del 13 dicembre 2013 è di adottare un fondamento legale federale che preveda il diritto di ricorso delle autorità esecutive (13.4296 «Esecuzione delle decisioni penali. Unificazione del diritto procedurale »).
Art. 83 cpv. 1 lett. a–f, h, m, o, p, r, s, u nonché cpv. 2 e 3
L'articolo 83 contiene il principale elenco di eccezioni della vigente LTF. Le finalità dell'avamprogetto impongono di apportare varie modifiche alla disposizione. Da una parte, l'avamprogetto propone di correggere in una certa misura e abbreviare l'elenco delle materie in cui non è dato ricorso al Tribunale federale (cpv. 1). Dall'altra, le eccezioni cessano di avere valore assoluto e il ricorso è sempre ammissibile se riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (cpv. 2; cfr. in proposito cap. 2.1.1).
Capoverso 1
a) Naturalizzazioni
Attualmente l'eccezione concernente le decisioni in materia di naturalizzazioni vale soltanto per la naturalizzazione ordinaria (art. 83 lett. b LTF). L'avamprogetto applica l'eccezione anche alle decisioni in materia di naturalizzazione agevolata, di reintegrazione e di annullamento della naturalizzazione. Le decisioni in materia di naturalizzazione agevolata e di reintegrazione sono sempre prese dall'ufficio federale competente e possono pertanto essere impugnate presso il Tribunale federale amministrativo. Per impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni sulla naturalizzazione rese dal tribunale cantonale superiore e dal Tribunale amministrativo federale devono essere adempiti i criteri del nuovo capoverso 2. Non occorre più distinguere la naturalizzazione ordinaria dalle altre decisioni in materia di naturalizzazione.
b) Diritto in materia di stranieri
In materia di stranieri, l'avamprogetto prevede che siano ammissibili senza eccezioni soltanto due categorie di casi (lett. b n. 1 e 2)49. Da una parte si tratta di decisioni riguardanti una persona autorizzata a soggiornare in Svizzera da almeno dieci anni o che possiede già il permesso di domicilio; dall'altra di decisioni contro le quali può essere fatto ricorso al Tribunale federale in virtù della disposizione di un trattato internazionale riguardante la tutela giurisdizionale50. Contro le altre decisioni in matria di stranieri il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (cpv. 2). Per quanto attiene alle decisioni in materia di stranieri del Tribunale amministrativo federale, di cui all'articolo 84 capoverso 1 lettera a AP-LTF, le condizioni per ricorrere al Tribunale federale sono ancora più restrittive. Per ricorrere all'Alta Corte contro queste decisioni, occorre che il Tribunale amministrativo federale abbia riconosciuto l’esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale e che il Tribunale federale lo abbia confermato (art. 84 cpv. 2 lett. a AP-LTF).
c) Diritto d'asilo
La maggior parte delle decisioni in materia d'asilo sono adottate da autorità federali, e contro di esse è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'avamprogetto assoggetta queste decisioni al regime speciale dell'articolo 84 LTF. Per quanto concerne le decisioni canto-
49 Cfr. sul diritto in materia di stranieri anche cap. 2.1.4.
50 Cfr. nota 18.