Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine
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elementari o che la procedura all'estero sia gravemente viziata. La formulazione scelta dall'avamprogetto «se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi» sta a indicare come i ricorsi che sollevano questioni giuridiche di importanza fondamentale sono la categoria di maggior peso tra i casi particolarmente importanti. Per ammettere la particolare importanza di un caso che esuli da tale categoria, l'interesse a una decisione del Tribunale federale deve avere una rilevanza analoga.
Tale potrebbe essere il caso se una decisione riguarda direttamente o indirettamente molte persone, se ha serie conseguenze per l'adempimento dei compiti di un ente pubblico o se vi sono indizi che l'autorità inferiore ha violato importanti norme giuridiche.
2.1.2 Sgravare il Tribunale federale da casi di importanza minore
Per diminuire l'onere che grava attualmente il Tribunale federale evitando altresì che la normativa (parzialmente) nuova sulla possibilità di adirlo vada a incrementarne gli oneri, occorre sgravarlo dai casi meno importanti per l'unità del diritto, segnatamente dai casi di importanza esigua e dai casi in cui sono sollevate soprattutto censure (inammissibili) relative ai fatti. In siffatti casi, la tutela giurisdizionale individuale è sufficientemente garantita dalle autorità giudiziarie inferiori, vale a dire i tribunali cantonali superiori, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale.
L'avamprogetto prevede di sgravare il Tribunale federale in determinati settori del diritto penale e del diritto pubblico. In futuro, il nuovo articolo 79 capoverso 1 lettera a AP-LTF non consentirà più, in linea di massima, di presentare ricorso al Tribunale federale contro le multe fino a 5000 franchi. Secondo il diritto attuale queste multe non sono iscritte nel casellario giudiziale. L'avamprogetto prevede che le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e le decisioni delle giurisdizioni di reclamo dei Cantoni secondo l'articolo 20 del Codice di procedura penale8 possano essere impugnate dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale soltanto se riguardano provvedimenti coercitivi o decreti d'abbandono (art. 79 cpv. 1 lett. b e c AP-LTF). Tale limitazione si applica già attualmente alle decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, senza fare tuttavia salvi i decreti d'abbandono (art. 79 LTF). In materia di diritto pubblico, l'elenco delle eccezioni è integrato con nuove voci atte a sgravare il Tribunale federale. Ciò concerne soprattutto le decisioni sulla naturalizzazione agevolata e sui permessi del diritto degli stranieri, eccetto quelle concernenti il rilascio e la revoca del permesso di domicilio (art. 83 cpv. 1 lett. a e b AP-LTF). Il ricorso resta tuttavia ammissibile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (art. 79 cpv. 2 e 83 cpv. 2 AP-LTF).
Si mira a sgravare ulteriormente l'Alta Corte limitando il diritto di ricorso dell'accusatore privato in materia penale. Secondo l'articolo 81 LTF, il diritto di interporre ricorso in materia penale presuppone tra le altre cose un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cpv. 1 lett. b). Un'elenco non esaustivo riconosce anche l'interesse dell'accusatore privato se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). La versione originaria di questa norma, entrata in vigore a inizio 2007, conferiva il diritto di ricorrere soltanto alla vittima ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime9, nella misura in cui la decisione impugnata poteva influire sul giudizio delle sue pretese civili; gli altri danneggiati non ne beneficiavano. La norma era conforme alla giurisprudenza10 del Tribunale federale e a una modifica di legge introdotta a inizio gennaio 2001 in seguito a due iniziative parlamentari per limitare alle vittime l'estesa legittima-
8 CPP; RS 312.0
9 LAV; RS 312.5
10 DTF 133 IV 228.