Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. L'eccezione prevista nel vigente articolo 20 capoverso 2 secondo periodo è abolita.

Art. 25 cpv. 2 secondo periodo

Fino al 30 giugno 2013 le controversie concernenti i rapporti di lavoro del personale del Tribunale federale potevano essere sottoposte prima a una commissione di ricorso interna e in seguito a una commissione di ricorso esterna. La commissione di ricorso interna del Tribunale federale si è pronunciata su numerose controversie, mentre la commissione di ricorso esterna sui generis, composta da giudici cantonali, non è ancora stata adita dalla sua istituzione il 1° gennaio 2007. Il 1° luglio 2013, è stato abrogato l'articolo 35 LPers e di conseguenza è stato abolito il ricorso interno per l'intera Amministrazione federale. Facevano eccezione i casi in cui una legge speciale prevedeva una procedura e un'autorità di ricorso. Tale non era il caso del Tribunale federale che si era fondato sull'articolo 35 LPers per istituire la propria commissione di ricorso interna adottando un regolamento. Il nuovo articolo 25 capoverso 2 secondo periodo reistituisce per legge la commissione di ricorso interna del Tribunale federale. Questa eccezione si giustifica nella misura in cui il Tribunale federale è la suprema autorità giurisprudenziale del Paese e quindi la sola autorità federale le cui decisioni in materia di personale non possono essere impugnate al Tribunale amministrativo federale ed evidentemente nemmeno al Tribunale federale medesimo. Il ripristino della commissione interna di ricorso soddisfa una richiesta del personale del Tribunale federale ed è approvata dall'intero tribunale.

Art. 42 cpv. 2 secondo periodo

Il secondo periodo dell'articolo 42 capoverso 2 deve essere adeguato alla nuova clausola di riserva prevista negli articoli sul valore litigioso minimo e sulle eccezioni alla competenza materiale (cfr. art. 73, 74 cpv. 2 lett. a, 79 cpv. 2, 83 cpv. 2, 85 cpv. 2 AP-LTF).

Art. 46 cpv. 2

L'avamprogetto esclude la sospensione dei termini legali (sotto Natale, Pasqua e da metà luglio a metà agosto) per i procedimenti dinanzi al Tribunale federale concernenti le misure di protezione e le decisioni di ricorso secondo la legge federale del 21 dicembre 200740 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. In questi casi il termine ricorsuale è peraltro abbreviato (art. 100 cpv. 2 lett. c AP-LTF).

Art. 64 cpv. 4 secondo periodo

Con l'aggiunta secondo cui il diritto del Tribunale federale al risarcimento delle spese del gratuito patrocinio si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato, l'avamprogetto chiarisce la situazione giuridica. Il termine di prescrizione decennale risulta dai principi generali del diritto. Per motivi legati alla certezza del diritto occorre una normativa chiara come quella prevista nell'articolo 123 cpv. 2 del Codice di procedura civile41 e nell'articolo 135 capoverso 5 CPP42.

Art. 73

La disposizione prevede che il ricorso in materia civile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio sia ammissibile

40 RS 211.222.32

41 CPC; RS 272

42 Anche l'art. 123 cpv. 2 CPC intende la chiusura del procedimento con decisione definitiva. Cfr. in proposito FRANK EMMEL, in: Thomas Sutter-Somm / Franz Hasenböhler / Christoph Leuenberger [a c. di], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. ed., Zurigo 2013, Art. 123 N 3.