Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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nali (p. es. riguardo alle prestazioni di aiuto sociale concesse ai richiedenti asilo) non vi sono cambiamenti, indipendentemente dalla nuova eccezione all'eccezione (cpv. 2).

e) Acquisti pubblici

La normativa vigente (art. 83 lett. f LTF) in materia di acquisti pubblici permette il ricorso al Tribunale federale soltanto se sono adempiute due condizioni cumulative: in primo luogo, deve essere raggiunto il valore minimo previsto nella legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o nei pertinenti accordi con l'Unione europea e, in secondo luogo, il ricorso deve riguardare una questione di diritto di importanza fondamentale. Le decisioni in materia di acquisti pubblici devono continuare a essere previste nell'elenco delle eccezioni. L'avamprogetto formula l'eccezione all'eccezione nel capoverso 2. Pertanto il valore dell'acquisto sarà determinante soltanto se rende particolarmente importante un dato caso.

f) Mandati di prestazioni e concessioni oggetto di un concorso pubblico

I mandati di prestazioni e le concessioni oggetto di un concorso pubblico presentano forti analogie con gli acquisti pubblici. L'autorità che aggiudica il mandato o la concessione deve scegliere tra diverse offerte o domande quella che meglio tiene conto degli interessi pubblici in gioco. Il diritto si limita a stabilire il quadro di queste aggiudicazioni. A volte occorre risolvere rapidamente le controversie per poter fornire tempestivamente prestazioni a favore della collettività.

Secondo il diritto vigente le decisioni concernenti le offerte in materia di trasporto pubblico e le decisioni sulle concessioni in materia di radio e televisione oggetto di un concorso pubblico costituiscono eccezioni alla competenza del Tribunale federale (art. 83 lett. fbise p n. 1 LTF). La nuova lettera f dà all'eccezione una formulazione generale che consente di sussumervi anche altri mandati di prestazioni e concessioni analoghi, ad esempio le concessioni delle case da gioco.

h) Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e assistenza amministrativa internazionale

Nell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nell’assistenza amministrativa internazionale, il diritto di ricorrere al Tribunale federale è già limitato, come previsto nel nuovo capoverso 2 (art. 84 e 84a LTF, con minute sfumature di carattere redazionale). L'avamprogetto sottopone alla medesima normativa le altre controversie in materia di assistenza amministrativa internazionale per le quali non è attualmente possibile adire il Tribunale federale (art. 83 lett. h LTF). Nei casi di assistenza giudiziaria va inoltre osservato il capoverso 3.

m) Condono e dilazione del pagamento di tributi

Il nuovo capoverso 2 rende caduco il complemento adottato nell'ambito della legge del 20 giugno 201451 sul condono dell'imposta.

o) Abolizione dell'eccezione per l'omologazione del tipo di veicolo in materia di circolazione stradale

La vigente lettera o esclude il ricorso al Tribunale federale contro le decisioni sull'omologazione del tipo di veicolo in materia di circolazione stradale. Anche se ogni anno il numero delle omologazioni raggiunge svariate migliaia, i ricorsi sono estremamente rari, anche contro le decisioni di prima istanza. Non occorre pertanto mantenere la presente eccezione.

p) Accesso di altri fornitori di servizi di telecomunicazioni

L'attuale lettera p, comprendente tre numeri, riguarda il settore delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e della posta. Il numero 1 riguarda le concessioni oggetto di una pubblica gara; questa fattispecie sarà in futuro oggetto della lettera f. L'avamprogetto non conserva l'eccezione del numero 3 sull'accesso agli impianti di caselle postali e ai dati sugli indirizzi cui

51 AS 2015 9 (non ancora in vigore)