Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica di altri atti normativi:

Legge del 21 marzo 199773 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 47 cpv. 6

Nel diritto vigente questa disposizione si applica nei casi in cui una decisione materialmente suscettibile di impugnativa è assoggettata dalla legge alla competenza decisionale del Consiglio federale senza che la LTAF indichi il Consiglio federale come autorità inferiore del Tribunale amministrativo federale. L'articolo 47 capoverso 6 LOGA prevede che questi casi siano automaticamente delegati al Dipartimento per consentire un ricorso al Tribunale amministrativo federale. Secondo l'avamprogetto anche le decisioni emanate dal Consiglio federale in primo grado devono poter essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. b AP-LDP). L'articolo 47 capoverso 6 va quindi abrogato in quanto caduco.

Legge federale del 20 dicembre 196874 sulla procedura amministrativa

Art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

Secondo l’avamprogetto nella procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere fatte valere o esaminate soltanto questioni di fatto e di diritto (vedi sopra n. 2.3). Se vengono impugnate decisioni sulla fissazione di tributi, su indennità di diritto pubblico o su prestazioni delle assicurazioni sociali, può essere esaminata anche l’adeguatezza. Un disciplinamento analogo era previsto nella vecchia legge sull’organizzazione giudiziaria federale, quando la giurisdizione amministrativa della Confederazione era esclusivamente esercitata dal Tribunale federale75. Le leggi speciali possono escludere l’esame dell’inadeguatezza anche nelle procedure di ricorso davanti ad altre autorità (in particolare le commissioni di ricorso).

Art. 65 cpv. 4 secondo periodo

Come nell'articolo 64 capoverso 4 LTF, è oggetto di esplicito disciplinamento la prescrizione della pretesa della collettività a un risarcimento dei costi assunti per il gratuito patrocinio.

Art. 72 lett. a

La precisazione del nuovo articolo 84a LTF rende necessario adeguare in modo analogo l'articolo 72 lettera a PA. La disposizione non è modificata sotto il profilo materiale.

Art. 78 cpv. 2 secondo periodo

Al giorno d'oggi non è più un fatto raro impugnare, a torto o a ragione, le decisioni del Consiglio federale dinanzi al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale. Con la modifica dell'articolo 33 LTAF e dell'articolo 88 LTF, la frequenza di questi ricorsi è destinata ad aumentare. Quando il Consiglio federale è invitato a esprimersi su un procedimento giudiziario, è molto oneroso ottenere l’approvazione dell'intero collegio governativo. Un complemento all'articolo 78 capoverso 2 PA permette di abilitare il Dipartimento che ha preparato la decisione del Consiglio federale a rappresentare il collegio governativo dinanzi all'autorità ricorsuale. È evidente che il Dipartimento rimane vincolato alla decisione del Consiglio federale.

73 RS 172.010

74 RS 172.021

75 Art. 104 lett. c n. 1 e 132 lett. a della legge del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria federale (RU 1969 767).