Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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ria costituzionale evasi quell'anno. La nuova soluzione proposta dall'avamprogetto mira ad abolire il ricorso sussidiario in materia costituzionale e ha i seguenti vantaggi:

 il ricorso sussidiario in materia costituzionale consentiva di impugnare soltanto decisioni cantonali di ultimo grado. Poiché questa situazione era insoddisfacente, il legislatore è stato indotto ad ammettere, in casi particolarmente importanti o per questioni di diritto fondamentali, il ricorso al Tribunale federale anche contro decisioni di ultimo grado del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Ciò riguarda segnatamente l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 84 LTF) e l'assistenza internazionale in materia fiscale (art. 84a LTF). La nuova disciplina ha il vantaggio di non distinguere tra decisioni cantonali di ultimo grado e decisioni del Tribunale amministrativo federale, rispettivamente del Tribunale penale federale. Una normativa analoga è già stata approvata con la legge del 20 giugno 201417 sul condono dell'imposta (art. 83 lett. m LTF);

 un ricorso sussidiario in materia costituzionale consente di far valere soltanto censure costituzionali. L'eccezione all'eccezione prevista per il ricorso unitario permette di far valere anche altre violazioni del diritto, in particolare la violazione di leggi federali o del diritto internazionale pubblico. I possibili motivi di censura sono estesi di conseguenza. L'interpretazione delle leggi federali potrà in futuro essere esaminata liberamente e non soltanto sotto il profilo dell'arbitrio. Pertanto la modifica si giustifica, soprattutto perché il diritto processuale civile e penale è attualmente disciplinato in ampissima misura dal diritto federale, a differenza di quanto accadeva al momento dell’entrata in vigore della LTF. Un rimedio giuridico che, nel campo d'applicazione del diritto federale, ammette soltanto censure legate alla violazione della costituzione costituisce un corpo estraneo nel contesto dell'organizzazione giudiziaria federale. Inoltre, in materia di diritto pubblico e di diritto civile, le parti possono beneficiare della normativa sulla legittimazione ricorsuale per il ricorso unitario, un po' più generosa di quella che vale per il ricorso sussidiario in materia costituzionale;

 per le parti sarà più semplice scegliere il rimedio giuridico pertinente. Viene a cadere la necessità di presentare insieme a un ricorso ordinario anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 119 LTF);

 finora il ricorso sussidiario in materia costituzionale permetteva di impugnare le decisioni cantonali di ultimo grado facendo valere violazioni (sufficientemente documentate) dei diritti costituzionali, in tutte le materie in cui il ricorso ordinario al Tribunale federale era escluso. La nuova normativa permette di fare una cernita e di concentrarsi sui casi in cui una decisione dell'Alta Corte è indispensabile. Il Tribunale federale deve interpretare conformemente alla costituzione la nozione di caso particolarmente importante e offrire tutela giurisdizionale all'individuo nel caso in cui vi siano indizi che l'autorità inferiore ha violato i diritti costituzionali.

Attualmente nei ricorsi contro le misure cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Attualmente la tutela giurisdizionale in questo settore è analoga a quella offerta dal ricorso sussidiario in materia costituzionale. In concomitanza con l'abolizione del ricorso sussidiario in materia costituzionale, l'avamprogetto intende pertanto modificare anche le condizioni del ricorso contro le misure cautelari. Secondo l'articolo 93b AP-LTF, il ricorso contro le decisioni in materia di misure cautelari è ammissibile soltanto se verte su una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi. Se il ricorso è ammissibile possono essere fatti valere tutti i motivi di ricorso secondo gli articoli 95−98 LTF.

17 RU 2015 9 (non ancora in vigore)