Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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nori e degli adulti. L’attuale articolo 100 capoverso 2 lettera c menziona soltanto due convenzioni dell'Aia, ragion per cui l’attuale termine di ricorso ordinario, più lungo, si applica alle decisioni fondate su altre convenzioni dell'Aia nel medesimo settore della protezione dei minori e degli adulti.

Il capoverso 3 è modificato e il capoverso 4 abrogato, poiché il termine ricorsuale in materia di diritti politici va disciplinato in unico articolo (art. 101a).

Art. 101a Ricorso in materia di diritti politici

Ai termini ricorsuali in materia di diritto di voto è dedicato un articolo proprio per motivi redazionali. L'avamprogetto prevede un termine ricorsuale di cinque giorni (finora 30 giorni) anche per i ricorsi concernenti elezioni e votazioni cantonali.

Art. 105 cpv. 3

Per rispettare la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) il Tribunale federale deve esaminare liberamente i fatti se, in materia di diritto di voto, è stata impugnata una decisione che non è stata emanata da un'autorità giudiziaria. Un ricorso in materia di diritto di voto dei cittadini o di elezioni e votazioni popolari consente ad esempio di impugnare un atto di un Governo cantonale (cfr. art. 88 LTF). Anche in questo contesto la garanzia della via giudiziaria esige almeno un'autorità giudiziaria che decida con cognizione piena sulle questioni di diritto e di fatto.

L'abrogazione dell'attuale capoverso 3 sul controllo dei fatti in materia di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione militare mira, come per l'articolo 97 capoverso 2, ad armonizzare la cognizione del Tribunale federale in tutti i settori delle assicurazioni sociali.

Art. 106 cpv. 3

Riguardo ai ricorsi che, a causa del valore litigioso minimo o delle eccezioni quanto al campo d'applicazione materiale, sono ammissibili soltanto se vertono su una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre stabilire la misura in cui il Tribunale federale deve esaminare un ricorso ammissibile. Se entra nel merito di un ricorso che concerne una questione di diritto di importanza fondamentale senza che si tratti di un caso particolarmente importante per altri motivi, il Tribunale federale limita dapprima il suo esame di merito alla fondatezza della censura sollevata riguardo alla questione di diritto. L'Alta Corte esamina le altre censure fatte valere nel ricorso soltanto se ammette la fondatezza di tale questione e deve di conseguenza decidere nel merito della causa o rinviarla all'autorità inferiore.

Art. 107 cpv. 3 primo periodo

La regola secondo cui il Tribunale federale decide di non entrare nel merito entro 15 giorni se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell’assistenza fiscale internazionale, viene estesa all'intera materia dell'assistenza amministrativa internazionale. Il termine ordinatorio è motivato dalla necessità di chiarire rapidamente le questioni relative all'entrata nel merito per evitare di ritardare inutilmente l'esecuzione dell'assistenza in materia amministrativa o giudiziaria o la vendita di titoli di partecipazione.

Art. 109 cpv. 1

Il primo periodo è oggetto di una modifica redazionale che lo adegua alla clausola di riserva degli articoli sui valori litigiosi minimi e le eccezioni al campo d'applicazione materiale (cfr. art. 73, 74 cpv. 2 lett. a, 79 cpv. 2, 83 cpv. 2, 84 cpv. 2 lett. a, 85 cpv. 2 AP-LTF). La decisione di non entrare nel merito di un ricorso per mancato adempimento dei criteri della clausola