Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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materia di diritto degli stranieri non devono più essere definitive in ogni caso. L'avamprogetto vuole piuttosto che il Tribunale federale contribuisca anche in questo campo all'unità e all'evoluzione del diritto. Il ricorso al Tribunale federale contro tali decisioni è però possibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale e il Tribunale amministrativo federale ne ha constatato l’esistenza nella decisione impugnata (cpv. 2 lett. a; cfr. in dettaglio n. 2.1.4).

Art. 84a Decisioni in materia di politica estera e di politica di sicurezza

L'inammissibilità del ricorso al Tribunale federale contro le decisioni in materia di politica estera e di politica di sicurezza è attualmente disciplinata nell'articolo 83 lettera a LTF. Queste decisioni sono fatte salve dalla competenza del Tribunale federale perché non giustiziabili. In questa materia, infatti, non sarebbe giustificato eccettuare le questioni di principio o i casi di particolare importanza (art. 83 cpv. 2 AP-LTF). Pertanto, l'avamprogetto dedica un articolo specifico a questa eccezione (sulle vie di diritto in questi casi cfr. cap. 2.2 in fine).

Secondo la lettera a proposta dall'avamprogetto deve trattarsi di una decisione fondata prevalentemente su considerazioni politiche. Ciò corrisponde all'attuale articolo 83 lettera a LTF58 pur non risultando dal testo della norma vigente.

Art. 85 cpv. 2

Il capoverso 2 indica quando il ricorso al Tribunale federale è ammissibile nelle cause di carattere patrimoniale di diritto pubblico di cui al capoverso 1 indipendentemente dal valore litigioso. Come per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. a AP-LTF), l'avamprogetto menziona i casi particolarmente importanti.

Art. 86 cpv. 2

I tribunali cantonali che giudicano in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale devono in linea di massima essere tribunali superiori. Il diritto vigente prevede tuttavia un'eccezione a questo requisito nel caso in cui un'altra legge federale permette di impugnare presso il Tribunale federale la decisione di un'autorità giudiziaria inferiore. Quest'eccezione è stata prevista per i casi di diritto fiscale (art. 146 della legge federale del 14 dicembre 199059 sull’imposta federale diretta, art. 56 della legge del 13 ottobre 196560 sull'imposta preventiva, art. 31 cpv. 3 della legge federale del 12 giugno 195961 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare). La legge federale del 26 settembre 201462 su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale ha modificato l'articolo 146 LIFD abolendo il ricorso diretto al Tribunale federale contro le decisioni delle commissioni di ricorso in materia di imposte che non adempiono i requisiti di un tribunale superiore63. In futuro il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale sarà possibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado, posto che si tratti di un tribunale superiore ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 LTF. Altrettanto deve valere per l'imposta preventiva e la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Per questo motivo l'allegato della presente legge modifica l'articolo 56 LIP e l'articolo 31 capoverso 3 LTEO. Di conseguenza, va eliminata la possibilità prevista all'articolo 86 capoverso 2 LTF, ossia che un'altra legge possa contemplare il ricorso al Tribunale federale contro la decisione di un'autorità diversa da un tribunale superiore. La regola secondo cui soltanto i tribunali cantonali superiori possono

58 DTF 137 I 371 consid. 1.2; MARINO LEBER, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, Art. 72 N. 8.

59 LIFD; RS 642.11

60 LIP; RS 642.21

61 LTEO; RS 661

62 RU 2015 779 (non ancora in vigore)

63 Cfr. DTF 135 II 94 consid. 4.1.