Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine
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ciale commissione di ricorso secondo l'articolo 36 capoverso 2 LPers, composta dai presidenti di tre tribunali cantonali.
2.6 Rinuncia a modificare la tutela giurisdizionale nell’ambito dei diritti politici
Nell'ambito dei diritti politici il Tribunale federale era già da tempo l'ultima istanza di ricorso per le decisioni cantonali33. In materia federale la sua competenza è tuttavia limitata. Sino all'entrata in vigore della LTF, il Consiglio federale o il Consiglio nazionale erano l'ultima istanza per i ricorsi per irregolarità nella preparazione ed esecuzione di votazioni e elezioni federali34. Con la modifica costituzionale del 2000 (riforma giudiziaria), l'articolo 189 capoverso 1 lettera f Cost. è stato formulato in modo tale da conferire al Tribunale federale la stessa competenza nel giudizio di controversie per violazione delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici35.
In materia cantonale tutti gli atti delle autorità cantonali che violano i diritti politici degli aventi diritto di voto possono essere impugnati fino al Tribunale federale (art. 88 cpv. 2 LTF). In materia federale un'analoga garanzia non si evince né dalla LTF né dalla legge federale del 17 dicembre 197636 sui diritti politici né dalla PA. In particolare la legge non indica quale sia la tutela giurisdizionale nei casi in cui gli aventi diritto di voto intendono far valere che un atto del Consiglio federale o dell’Assemblea federale viola la garanzia della libera formazione della volontà e dell'espressione fedele del voto (art. 34 cpv. 2 Cost.). In considerazione di questa situazione, nel rapporto di valutazione della nuova organizzazione giudiziaria federale, il Consiglio federale aveva preconizzato modifiche legislative37.
Un esame approfondito ha permesso al Consiglio federale di approdare alla conclusione che la tutela giurisdizionale degli aventi diritto di voto come pure la via legale da seguire se un’irregolarità si produce in più Cantoni siano state sufficientemente chiarite nella nuova giurisprudenza del Tribunale federale38. In questa situazione, il Consiglio federale non ravvisa necessità d’intervenire modificando ulteriormente le disposizioni sulla tutela giurisdizionale nel settore dei diritti politici.
3 Commento dei singoli articoli Legge del 17 giugno 200539 sul Tribunale federale
Art. 19 cpv. 3
Il diritto attuale permette a un giudice di presiedere una Corte del Tribunale federale per sei anni al massimo. L'avamprogetto propone di modificare tale periodo in modo tale che comprenda tre bienni interi. Ciò permette a chi assume la presidenza nel corso di un biennio di esercitarla per sei anni, fino alla fine del (terzo) mandato ordinario.
Art. 20 cpv. 2 secondo periodo
Le Corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, se la causa concerne
33Art. 85 lett. a OG (BS 3 531).
34Cfr. gli art. 81 e 82 (abrogati) della legge federale del 17 dic. 1976 sui diritti politici (RU 1978 688).
35Cfr. le spiegazioni del messaggio del 20 nov. 1996 (FF 1997 1, in particolare pag. 500).
36LDP; RS 161.1
37FF 2013 7801, qui 7830.
38DTF 138 I 61 consid. 7.4, 140 I 338 (1C_372/2014) non pubblicata consid. 3.1.; Sentenza 1C_63/2015 del 24
agosto 2015 consid. 2.2.