Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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2.1.4 Normativa particolare in materia di stranieri e di asilo

Nel diritto in materia di stranieri e di asilo il numero dei casi è molto elevato, mentre la possibilità di impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale avanti il Tribunale federale è molto limitata, anche ponendo una questione di diritto di importanza fondamentale. Oggi le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale soltanto se riguardano persone per le quali lo Stato dal quale chiedono protezione ha presentato una domanda di estradizione (art. 83 lett. d n. 1 LTF).

L'avamprogetto vuole che in futuro il Tribunale federale possa pronunciarsi, seppure in misura limitata, anche sulle questioni di diritto di importanza fondamentale sulle quali attualmente il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente. Per alcune decisioni in materia di stranieri, il nuovo articolo 84 AP-LTF prevede che il ricorso al Tribunale federale sia ammissibile se verte su una questione giuridica di importanza fondamentale, che il Tribunale amministrativo federale ha constatato nella decisione impugnata. Il riconoscimento di una tale questione da parte del Tribunale amministrativo federale deve costituire una condizione necessaria (ma non sufficiente) di un ricorso al Tribunale federale, in considerazione del forte numero di casi e del tentativo di prolungare il soggiorno in Svizzera presentando rimedi giuridici a prescindere dalla loro possibilità di successo (l'allontamento prima di una decisione definitiva non entrando di regola in linea di conto).

Il numero di queste decisioni del Tribunale amministrativo federale non dovrebbe superare le 20 all’anno. Le autorità di vigilanza (Tribunale federale e Parlamento) potrebbero intervenire nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale dovesse essere troppo restrittivo nell'ammettere una questione di principio. In proposito non è però data tutela giurisdizionale individuale nella misura in cui le decisioni che il Tribunale amministrativo federale pronuncia senza dichiararle di importanza fondamentale non possono essere impugnate con ricorso nemmeno facendo valere che si tratta invece di una questione fondamentale. Quanto alle decisioni in materia di diritto degli stranieri, prese dal Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 84 AP-LTF, si rinuncia al criterio del caso particolarmente importante per evitare che il giudizio del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale divergano troppo spesso. Inoltre, l'eccezione all'eccezione dell'articolo 84 AP-LTF non deve compensare l'abolizione dell'attuale ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Per compensare il maggior onere derivante dalla moderata estensione della possibilità di adire il Tribunale federale (art. 83 cpv. 2 e 84 cpv. 2 D-LTF), l'articolo 83 capoverso 1 lettera b AP-LTF esclude il ricorso al Tribunale federale per alcune decisioni in materia di stranieri non comprese nell'elenco dell'articolo 84 capoverso 1 lettera a AP-LTF (in particolare le decisioni sui permessi). L'avamprogetto esclude dall'elenco delle eccezioni soltanto le decisioni riguardanti una persona autorizzata da almeno dieci anni a soggiornare in Svizzera o che già possiede il permesso di domicilio (art. 83 cpv. 1 lett. b n. 1 AP-LTF). Se un trattato internazionale18 lo richiede, il ricorso al Tribubale federale è sempre possibile senza restrizioni (art. 83 cpv. 1 lett. b n. 2 e 84 cpv. 2 lett. b D-LTF). Nei casi di cui all'articolo 83 cpv. 1 lett. b AP-LTF (prima parte del periodo), il ricorso è ammissibile se verte su una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (art. 83 cpv. 2 AP-LTF).

Anche in materia d’asilo sarebbe possibile una tutela giurisdizionale del Tribunale federale, limitata alle decisioni che il Tribunale amministrativo federale ha considerato d’importanza fondamentale. Nel rapporto del 30 ottobre 201319 sui risultati complessivi della valutazione della nuova organizzazione giudiziaria federale e nella risposta al postulato Amarelle

18 Cfr. art. 11 cpv. 3 dell'accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e art. 11 cpv. 3 dell'allegato K della Convenzione del 4 gen. 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

19 FF 2013 7801, qui 7826 seg.