Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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1.3 Attuazione dei risultati della valutazione

Per redigere le modifiche di legge l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha istituito a inizio 2014 un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e dell'Amministrazione federale. Il gruppo di lavoro si è riunito cinque volte e nel gennaio 2015 ha consegnato all'UFG un progetto di legge corredato da un rapporto esplicativo.

Nell'autunno 2014, il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale hanno tenuto riunioni plenarie in cui hanno discusso le proposte del gruppo di lavoro. Sulla base di queste discussioni il Tribunale federale ha presentato un'ulteriore proposta di riforma, ossia l'adozione di una base legale per poter riunire sul lungo termine tutte le corti del tribunale nella sede di Losanna. Il gruppo di lavoro ha tuttavia deciso di rinunciare per ora a una tale disposizione.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Miglioramento dell'elenco delle eccezioni

2.1.1 Possibilità di adire il Tribunale federale per tutte le questioni giuridiche d'importanza fondamentale o nei casi particolarmente importanti

Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.4). Oltre a essere la più elevata giurisdizione, il Tribunale federale ha anche una funzione nomofilattica e provvede allo sviluppo del diritto. Di conseguenza, dovrebbe poter essere adito per tutte le questioni giuridiche d'importanza fondamentale e in altri casi particolarmente importanti. Attualmente non è così e quindi per esempio le decisioni del Tribunale federale amministrativo in materia di assistenza internazionale amministrativa o di asilo non possono in linea di massima essere impugnate dinanzi il Tribunale federale (art. 83 lett. d n. 1 e lett. h LTF), nemmeno con ricorso sussidiario in materia costituzionale, possibile soltanto contro le decisioni delle autorità cantonali. Le decisioni in materia d'asilo del Tribunale federale amministrativo possono attualmente essere impugnate dinanzi al Tribunale federale in casi eccezionali in cui contro l'interessato è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d n. 1 LTF). Un'altra eccezione riguarda l'assistenza internazionale in materia fiscale. Un ricorso in tale materia è ammissibile se verte su una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (art. 84a LTF).

Il progetto vuole generalizzare la normativa dell'attuale articolo 84a LTF. In futuro, nei casi in cui il ricorso (ordinario) al Tribunale federale è in linea di massima escluso, il ricorso deve sempre essere ammissibile come eccezione all'eccezione nei casi in cui si pone una questione di diritto d'importanza fondamentale e in altri casi particolarmente importanti. Nel diritto civile si tratta di decisioni che non raggiungono il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 2 lett. a AP-LTF) e di decisioni prese durante una procedura di opposizione contro una marca (art. 73 AP-LTF). Nel diritto penale questo regime va introdotto per le condanne per una contravvenzione nei casi in cui è stata irrogata una multa fino a 5000 franchi, nonché per le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e delle autorità di reclamo cantonali che non riguardano né provvedimenti coercitivi né decreti d'abbandono (art. 79 AP-LTF). Nel diritto pubblico si tratta di decisioni in materie in cui il ricorso secondo l'articolo 83 capoverso 1 AP-LTF è in linea di massima inammissibile (art. 83 cpv. 2 AP-LTF). Altrettanto vale per le decisioni in materia di responsabilità dello Stato e di rapporti di lavoro di diritto pubblico, nei casi in cui non si raggiunge il valore litigioso determinante (art. 85 cpv. 2 AP-

4 RS 101