Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine

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concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi (art. 83 cpv. 2 AP-LTF).

Legge federale del 6 ottobre 200098 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 61 lett. bbis

Secondo la giurisprudenza, l'inadeguatezza di una decisione può essere fatta valere anche dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni99. Si tratta di una conseguenza del fatto che, in queste controversie, i tribunali cantonali delle assicurazioni non possono avere una cognizione più limitata di quella del Tribunale amministrativo federale100. Questa regola viene ora espressamente sancita nell'articolo 61 LPGA, ma limitatamente alle controversie in materia di prestazioni assicurative, come già era il caso fino al 2006101. Le controversie sui contributi d'assicurazione sono escluse.

Legge federale del 18 marzo 1994102 sull’assicurazione malattie

Art. 53 cpv. 2 lett. e

La disposizione sull’esclusione della censura dell’inadeguatezza non è più necessaria tenuto conto della nuova versione dell’articolo 49 PA.

Legge federale del 21 marzo 1980103 sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero

Art. 8 cpv. 3

Il vigente capoverso 3 esclude la censura dell’inadeguatezza nella procedura di ricorso. Tenuto conto della nuova versione dell’articolo 49 PA, questa disposizione può essere abrogata.

4 Ripercussioni

L'avamprogetto non ha alcuna ripercussione sulle finanze e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni. L’onere aggiuntivo derivante dalla possibilità di adire il Tribunale federale per tutte le questioni di diritto di importanza fondamentale ne aumenterà la mole di lavoro, il che dovrebbe però essere compensato dalle misure di sgravio previste (in particolare l'introduzione dei valori litigiosi minimi in ambito penale e le nuove eccezioni nel diritto pubblico) e dalla sostituzione del ricorso sussidiario in materia costituzionale. La conseguente attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione in ambito penale e fiscale (imposta preventiva e tassa d’esenzione dall’obbligo militare) dovrebbe avere ripercussioni minime sui Cantoni. L'avamprogetto non ha alcuna ripercussione per l'organizzazione delle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione o dei Cantoni. La presente ottimizzazione rimane nell'alveo tracciato dalla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale.

98 RS 830.1

99 DTF 137 V 71 consid. 5.2.

100 Cfr. art. 49 PA.

101 Cfr. art. 132 lett. a legge federale del 16 dic. 1943 sull’organizzazione giudiziaria (RU 1969 767).

102 RS 832.10

103 RS 981