Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/133: Revisione della Legge sul Tribunale federale (LTF) · 33 pagine
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Codice di procedura penale84
Art. 40 cpv. 1, 59 cpv. 1 frase introduttiva, 125 cpv. 2 primo periodo, 150 cpv. 2 secondo periodo, 186 cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3, 248 cpv. 3 frase introduttiva, 440 cpv. 3
Attualmente queste disposizioni fanno riferimento a decisioni definitive, l'avamprogetto elimina il termine «definitivo» (con gli adeguamenti grammaticali del caso). Secondo l'articolo 380 CCP sono considerate definitive le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il CPP. Le decisioni che il CPP qualifica come definitive possono attualmente essere impugnate presso il Tribunale federale, la qual cosa non è conforme al ruolo di un tribunale supremo (cfr. cap. 2.4). In futuro le decisioni in questione potranno essere impugnate con reclamo conformemente all'articolo 393 CPP, sempre che non siano prese da un'autorità inferiore del Tribunale federale ai sensi della nuova versione dell'articolo 80 LTF.
Art. 135 cpv. 3
Secondo l’attuale capoverso 3 lettera b, contro la decisione della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale sulla retribuzione del difensore d'ufficio può essere presentato reclamo al Tribunale penale federale. L'iter ricorsuale da un tribunale penale cantonale al Tribunale penale federale è atipico al di fuori dei conflitti sulla competenza e sull'assistenza giudiziaria. Ne risulta uno sproporzionato allungamento dell'iter ricorsuale, nella misura in cui la decisione del Tribunale penale federale può ancora essere impugnata presso il Tribunale federale85. Occorre inoltre rilevare che l'iter ricorsuale secondo la disposizione vigente non è uniforme nei casi in cui sono contestati sia l'indennità per la procedura di primo grado sia quella per la procedura di secondo grado86. Nell'articolo 135 capoverso 3 CPP va pertanto mantenuto soltanto il reclamo attualmente previsto nella lettera a. L'impugnazione delle decisioni sulla retribuzione rese dalle giurisdizioni di reclamo e dai tribunali d'appello cantonali è retta dalla LTF.
Art. 393 cpv. 1 lett. c
L'avamprogetto prevede che le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi siano in generale impugnabili con reclamo secondo l'articolo 393 CPP – e non soltanto nei casi in cui ciò sia previsto da un'altra norma del CPP. Questa modifica è necessaria affinché non sia più possibile impugnare direttamente presso il Tribunale federale le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. cap. 2.4).
Variante (complemento necessario alla variante dell'articolo 79a LTF):
Art. 410 cpv. 5 e 411 cpv. 2 primo periodo
Secondo la variante dell'articolo 79a AP-LTF, l'ammissibilità del ricorso che contesta esclusivamente la decisione sulle pretese civili è in linea di massima fatta dipendere dal valore litigioso minimo di 30 000 franchi. Può quindi accadere che il Tribunale federale accolga un ricorso che, sotto il profilo del valore lititgioso minimo, era ammissibile soltanto per gli aspetti penali, la qual cosa rende necessario modificare la decisione di prima istanza anche per quanto concerne le pretese civili o il risarcimento e la riparazione del torto morale dell'imputato. Il nuovo giudizio sulle pretese civili, sul risarcimento e sulla riparazione del torto morale deve essere chiesto all'autorità inferiore con una domanda di revisione. Negli articoli 410 e 411 CPP sono posti i necessari i fondamenti legali.
84 RS 312.0
85 Cfr. art. 79 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 AP-LTF.
86 Cfr. DTF 140 IV 213 consid. 1.6.