Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

L’attuazione della modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque comporterà soltanto per i Cartoni principalmente interessati, entro il termine d’attuazione prescritto, un posto al 50 per cento nei primi anni successivi all’entrata in vigore. Soprattutto per quanto concerne le misure destinate all’eliminazione delle sostanze in tracce, quest’onere supplementare temporaneo riguarda la pianificazione e l’attuazione delle misure e la consulenza ai detentori delle stazioni di depurazione.

Gli adeguamenti nell’allegato 2 OPAc concernenti la qualità delle acque non comportano alcun inasprimento del diritto vigente. Si tratta di precisazioni aventi lo scopo di fornire ai Cantoni basi migliori per un’esecuzione omogenea e pragmatica del diritto in materia di protezione delle acque. Le facilitazioni e gli oneri supplementari nell’esecuzione si bilanceranno.

Il progetto comporta per i Cantoni con acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, a medio termine, notevoli agevolazioni nell’esecuzione della protezione delle acque sotterranee. La regolamentazione proposta consente di proteggere adeguatamente le acque sotterranee in queste regioni, rispettando le condizioni naturali e senza restringere inutilmente le principali utilizzazioni riferite agli insediamenti, all’agricoltura e all’artigianato. Grazie alla revisione dell’OPAc, sarà possibile eliminare molti conflitti di utilizzazione, oggi praticamente insormontabili, e preservare le captazioni d’acqua sotterranea minacciate nella loro esistenza. La disposizione transitoria a tempo indeterminato permette di evitare un inutile onere per le autorità esecutive cantonali e i proprietari delle captazioni d’acqua sotterranea. Essa sancisce che le zone di protezione delle acque sotterranee S1, S2 e S3 già esistenti negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei non devono essere riesaminate se la loro delimitazione è avvenuta conformemente al diritto anteriore.

L’attuazione delle modifiche sarà coordinata da un organo di scambio di esperienze dei Cantoni, la cui organizzazione incombe alla Confederazione. In questo contesto potranno essere elaborati adeguati supporti decisionali, ad esempio in forma di schede informative. Ciò permetterà di sostenere in misura considerevole i Cantoni nell’esecuzione.

4.3 Altre ripercussioni

Le ripercussioni sull’economia saranno relativamente esigue. Si tratta soltanto dei costi per il potenziamento e l’esercizio del nuovo livello di depurazione per l’eliminazione delle sostanze in tracce nelle stazioni di depurazione. Questi costi addizionali si situano però nella fascia delle attuali differenze a livello di tasse tra le diverse stazioni di depurazione, risultanti dalle peculiarità locali (ad es. il metodo di depurazione scelto). I costi per gli impianti interessati dall’adozione delle misure verranno parzialmente compensati dalle indennità previste.

Dato che la tassa sulle acque di scarico segue il principio di causalità, internalizzando dunque costi esterni, la misura merita un giudizio positivo dal punto di vista dell’economia.

Le ripercussioni che le misure nelle stazioni di depurazione e gli adeguamenti a livello di qualità delle acque esercitano sulla varietà naturale saranno positive. È lecito supporre che nei corsi d’acqua con un’elevata percentuale di acque di scarico depurate e nelle acque superficiali alterate in modo sostanziale da immissioni di sostanze diffuse, la qualità dell’acqua e, di rimando, anche gli habitat naturali per gli organismi acquatici sensibili potranno essere migliorati notevolmente. Ciò significherà anche un miglioramento della biodiversità. Un netto miglioramento andrà inoltre a beneficio della protezione delle risorse di acqua potabile. Le misure nelle stazioni di depurazione comporteranno il dimezzamento delle immissioni di sostanze organiche in tracce nelle acque superficiali. Infine, in questo modo la Svizzera contribuirà anche alla riduzione dei carichi di sostanze nelle acque transfrontaliere internazionali, adempiendo alla sua responsabilità del rivierasco a monte. Le nuove esigenze nel settore della qualità delle acque consentono inoltre di focalizzare i programmi di misure attualmente già in corso in modo più mirato sulle acque superficiali inquinate.

Le misure nelle stazioni di depurazione aumenteranno il consumo di energia elettrica per stazione del 5–25 per cento. A livello nazionale, il consumo di energia elettrica aumenterà dello 0,1 per cento circa. L’aumento dovrà essere compensato per quanto possibile da misu-

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