Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

zioni di depurazione. Invece di corrispondere un’indennità per la costruzione e l’acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione di tali sostanze, in caso di soppressione di una stazione di depurazione, è anche possibile indennizzare la costruzione di canalizzazioni di collegamento verso un’altra stazione ubicata nelle vicinanze, che adempie alle esigenze relative all’eliminazione delle sostanze organiche in tracce anche dopo

l’allacciamento. Danno diritto al contributo le misure direttamente necessarie nella stazione di depurazione. Tra le misure necessarie rientrano anche i post-trattamenti, ad esempio i procedimenti per la separazione di sostanze solide oppure i livelli dei procedimenti aventi attività biologica. Non danno diritto al contributo le misure relative alla depurazione biologica delle acque di scarico (denitrificazione e nitrificazione) dato che non costituiscono un presupposto imprescindibile per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce.

Per ogni stazione di depurazione che deve adottare misure, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, i Cantoni presentano all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una domanda di indennità per il 75 per cento dei costi computabili degli investimenti iniziali. Conformemente all’articolo 61a capoverso 2 LPAc, possono essere indennizzate retroattivamente anche misure che sono state iniziate anche dopo il 1° gennaio 2012.

Il potenziamento mirato delle stazioni di depurazione allo scopo di proteggere le risorse di acqua potabile e la flora e la fauna acquatiche è avviato e diretto attraverso l’introduzione di esigenze in fatto di immissione delle acque di scarico comunali nelle acque. Nell’allegato 3.1 numero 2 n. 8 OPAc, per determinati impianti di depurazione, in riferimento alle sostanze organiche in tracce, è prescritta un’efficienza depurativa dell’80 per cento riferita alle acque di scarico non trattate. Queste esigenze si limitano alle più grandi stazioni di depurazione comunali della Svizzera, nonché a determinate stazioni di medie e grandi dimensioni situate lungo corsi d’acqua, in cui l’inquinamento da sostanze organiche in tracce contenute nelle acque di scarico è particolarmente intenso. Attraverso i criteri di selezione viene garantita la proporzionalità delle misure. Dopo una prima fase di attuazione, ad esempio della durata di 10 anni, si dovrà verificare se la protezione delle biocenosi acquatiche nei corsi d’acqua e delle risorse di acqua potabile è sufficientemente migliorata a livello locale. Se necessario, le esigenze dell’efficienza depurativa dovranno nuovamente essere modificate.

Su oltre 700 stazioni di depurazione in Svizzera, in totale un centinaio di stazioni saranno potenziate con un livello di depurazione supplementare per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce. In questo modo, l’immissione di sostanze organiche in tracce nei corsi d’acqua verrà dimezzata e la qualità di molte acque inquinate migliorerà considerevolmente. Di norma, il potenziamento non riguarda le stazioni di depurazione di piccole dimensioni visto che presentano un rapporto costi-benefici negativo.

L’efficienza depurativa riferita alle sostanze organiche in tracce è monitorata sulla base di determinate sostanze (indicatori). Per le loro caratteristiche, gli indicatori rappresentano numerose sostanze immesse nelle acque con le acque di scarico depurate solo biologicamente. Questa selezione di sostanze per la misurazione dell’efficienza depurativa sarà definita in un’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

1.2.2 Qualità delle acque

Per stabilire se le misure di eliminazione delle sostanze organiche in tracce dalle acque di scarico producano realmente l’effetto desiderato e se le acque siano protette

dall’inquinamento causato dalle sostanze organiche in tracce, per le sostanze organiche in tracce con un’incidenza sulle acque, è necessario fissare esigenze, espresse in valori numerici, relative alla qualità delle acque, il cui superamento indica un inquinamento problematico delle acque.

Per un numero esiguo di sostanze selezionate, in particolare metalli pesanti e pesticidi,

l’allegato 2 OPAc riporta già oggi esigenze, espresse in valori numerici, relative ai corsi d’acqua. Mentre le esigenze numeriche nel caso dei metalli pesanti sono motivate dal punto di vista ecotossicologico e pertanto soddisfano gli obiettivi della LPAc, per la maggior parte delle sostanze organiche in tracce non esistono esigenze espresse in valori numerici; soltan-

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