Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
Articolo 45 capoverso 5 Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione
Il DATEC riceve una nuova competenza: in caso di necessità, nell’allegato 2 numero 12 capoverso 5 e numero 22 capoverso 2, può emanare per le sostanze nuove esigenze relative alla qualità delle acque (espresse in valori numerici), nonché modificare o abrogare esigenze in vigore (cfr. anche cap. 1.2.2). Ciò renderà possibile una procedura semplificata di verifica regolare e, se del caso, la modifica delle esigenze numeriche relative alle sostanze antropogeniche se vi sono nuovi dati scientifici. Una procedura analoga esiste anche per le liste dei valori di tolleranza e dei valori limite dell’allegato dell’ordinanza del DFI del 26 gennaio 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE; RS 817.021.23). Il processo partecipativo relativo alle modifiche delle esigenze espresse in valori numerici corrisponde alla consueta procedura applicata in caso di modifiche di ordinanza, ovvero vengono svolte sia la consultazione degli uffici che un’indagine conoscitiva presso le cerchie interessate.
La verifica regolare delle sostanze e delle esigenze numeriche dovrà avvenire almeno ogni 10 anni.
Nell’allegato 2 numero 11 capoverso 1 lettera f, per le acque superficiali deve essere concretizzato lo scopo della legislazione in materia di protezione delle acque, ossia proteggere le acque da effetti pregiudizievoli (art. 1 LPAc), in modo tale che si possano ricavare i criteri per la definizione di nuove esigenze numeriche relative ai corsi d’acqua e per l’adeguamento di quelle già disponibili. Queste esigenze numeriche dovranno essere definite per tutte le sostanze secondo criteri omogenei, indipendentemente dalle differenze che possono sussistere a livello di procedura di autorizzazione, destinazione o origine delle sostanze e soltanto dal punto di vista del loro effetto ecotossicologico sugli organismi acquatici sensibili (cfr. cap. 1.2.2 e commenti all’all. 2 n. 12 cpv. 5).
Per quanto concerne la fissazione delle esigenze espresse in valori numerici per le acque sotterranee, utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo, deve in primo luogo valere il principio secondo il quale le esigenze espresse in valori numerici devono, nel limite del possibile, essere nettamente inferiori ai valori di tolleranza o ai valori limite per l’acqua potabile previsti dalla legislazione in materia di derrate alimentari. Questo principio deriva dalle particolarità del sistema delle acque sotterranee, che generalmente reagisce con molto ritardo allo sviluppo dell’immissione di sostanze inquinanti. L’inquinamento delle acque sotterranee causato da sostanze (persistenti) difficilmente degradabili ha spesso un’evoluzione lenta e generalmente passano molti anni o decenni finché è eliminato. Pertanto, in conformità al principio di prevenzione, le autorità esecutive devono poter intervenire tempestivamente prima che siano raggiunti o addirittura superati i valori previsti dal diritto in materia di derrate alimentari. Per decidere se fissare un’esigenza espressa in valori numerici e per la determinazione della stessa occorre in particolare prendere in considerazione i valori di tolleranza e i valori limite della legislazione sulle derrate alimentari, le norme internazionali (ad es. gli orientamenti dell’OMS), le cause (ad es. la modalità d’impiego della sostanza), l’entità e la frequenza degli inquinamenti nonché l’efficacia e la proporzionalità di possibili misure di riduzione.
Articolo 51 capoverso 1 frase introduttiva
La forma abbreviata «Dipartimento» per Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni viene introdotta dalla modifica dell’ordinanza già
nell’articolo 45 capoverso 5 OPAc. Pertanto nella frase introduttiva dell’articolo 51 OPAc è sufficiente la forma abbreviata.
Articolo 51a Aliquota della tassa
L’aliquota della tassa è fissata a 9 franchi per abitante. È determinante il numero degli abitanti allacciati alla stazione di depurazione e domiciliati a titolo permanente nel bacino imbrifero dell’impianto al 1° gennaio dell’anno rilevante ai fini del calcolo. A condizione che il finanziamento delle misure sia assicurato, l’aliquota della tassa sarà ridotta in un momento successivo. Al più tardi alla fine del 2040 non sarà prelevata più alcuna tassa. La Confedera-
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