Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
transfrontaliere internazionali, ad esempio il Reno, il Rodano o il Doubs, il coordinamento delle modifiche con l’UE assume molta importanza.
2 Commento ai singoli articoli
Articolo 7 capoverso 2 lettera c, articolo 17 capoverso 4, articolo 20 capoverso 3 e articolo 21 capoverso 2
Queste disposizioni sono abrogate visto che si riferiscono ai fanghi di depurazione utilizzati come fertilizzanti e un simile impiego nel frattempo non è più ammesso (scadenza del termine transitorio nella ORRPChim).
Articolo 30 Carte di protezione delle acque
Lo scambio, in forma cartacea, di carte di protezione delle acque tra le autorità non è più adeguato e non corrisponde più alla prassi, ormai da tempo consolidata, dello scambio elettronico di geodati tra Cantoni e Confederazione.
La carta svizzera di protezione delle acque è uno strumento fondamentale della pianificazione della protezione delle acque a livello nazionale. Per l’UFAM e altre istituzioni della Confederazione, è indispensabile come base pianificatoria e decisionale, oltre che come strumento d’informazione per la collettività e di sostegno all’esecuzione. Per questo motivo, la Confederazione deve essere obbligata a elaborare una simile carta.
Vista la disomogeneità dei dati cantonali, affinché si possano elaborare dati attendibili su scala nazionale, è indispensabile che l’UFAM possa trattare i dati originali in vista
dell’allestimento della carta svizzera di protezione delle acque.
Articolo 32a Controllo degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque
Un controllo visivo deve essere eseguito secondo il capoverso 1 non soltanto per gli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque che in piccole quantità sono suscettibili di inquinare le acque, aventi un volume utile di oltre 2000 litri, e per impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 litri, situati in zone di protezione delle acque sotterranee, ma per tutti gli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque suscettibili di inquinare acque e che necessitano pertanto di un’autorizzazione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPAc. Per tale motivo, l’indicazione tra parentesi (art. 32 cpv. 2 lett. h ed i) è abrogata. Nulla cambia per gli impianti adibiti al deposito di concimi aziendali liquidi e di digestato liquido (art. 32 cpv. 2 lett. g). Il controllo di tali impianti continua a essere disciplinato dall’articolo 28 OPAc.
Articolo 41a capoverso 5 Spazio riservato ai corsi d’acqua
Lettera abis
Secondo il rapporto esplicativo del 20 aprile 2011 concernente l’iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d’acqua (07.492), per i corsi d’acqua che figurano sulla carta nazionale 1:25 000, i Cantoni delimitano ragionevolmente lo spazio riservato alle acque. Possono procedere alla delimitazione anche basandosi su carte cantonali più dettagliate (ad es. reti idrografiche cantonali). Nell’OPAc occorre adesso sancire in modo esplicito che per i corsi d’acqua molto piccoli è possibile rinunciare a delimitare lo spazio riservato alle acque se non vi si oppongono interessi preponderanti. È di competenza del Cantone stabilire quali sono i corsi d’acqua molto piccoli, fermo restando che non può trattarsi di corsi d’acqua riportati sulla carta nazionale 1:25 000. In ogni caso, occorre garantire che le acque possano soddisfare le funzioni naturali secondo l’articolo 36a LPAc. Anche in caso di rinuncia alla delimitazione dello spazio riservato alle acque si applicano le restrizioni dell’impiego di sostanze lungo i corsi d’acqua conformemente agli allegati 2.5 e 2.6 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (divieto in una striscia di 3 metri di larghezza per l’impiego di prodotti fitosanitari e di concimi). Agli agricoltori che devono soddisfare la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate si applica inoltre anche la restrizione dell’allegato 1 numero 9.6 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13, fascia di divieto per prodotti fitosanitari di 6 m di larghezza).
10/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796