Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

Allegato 2 Esigenze relative alla qualità delle acque

Numero 1 Acque superficiali

Numero 11 Esigenze generali

Capoverso 1 lettera f

Lo scopo della legislazione in materia di protezione delle acque, ossia proteggere le acque da effetti pregiudizievoli (art. 1 LPAc), deve essere attuato nelle esigenze generali relative alla qualità delle acque superficiali nell’allegato 2 numero 11 capoverso 1 OPAc con la nuova lettera f per gli inquinamenti da sostanze. Secondo la nuova esigenza, le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non devono pregiudicare la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili. Ciò significa anche che le sostanze non devono pregiudicare la struttura e la funzione degli ecosistemi acquatici. L’esigenza si riferisce a pregiudizi causati da singole sostanze o da miscele di sostanze.

Per le sostanze con un’incidenza sulle acque (cfr. cap. 1.2.2), questa nuova esigenza generale dovrà essere concretizzata in una successiva fase, attraverso esigenze relative ai corsi d’acqua, espresse in valori numerici, nel numero 12 capoverso 5 OPAc (cfr. commento all’art. 45 cpv. 5).

Numero 12 Esigenze particolari relative ai corsi d’acqua

Capoverso 1 lettera b

L’esigenza generale relativa alla qualità delle acque per le concentrazioni di nitriti e di ammoniaca viene adeguata alla formulazione della nuova esigenza generale per gli inquinamenti da sostanze (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. f OPAc). Ciò significa che le concentrazioni di nitriti e di ammoniaca non devono pregiudicare, oltre la riproduzione e lo sviluppo, la salute degli organismi sensibili.

Capoverso 5 parametro n. 12

Affinché le esigenze espresse in valori numerici possano essere determinate anche per i pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari) conformemente all’esigenza generale del numero 11 capoverso 1 lettera f OPAc e secondo le stesse regole applicate a tutte le altre sostanze da disciplinare, è necessario modificare la riserva che consente di stabilire valori diversi nell’ambito delle singole procedure d’autorizzazione.

Il principio resta invariato: o si applica l’esigenza espressa in valore numerico di 0,1 μg/l per ogni singola sostanza oppure valori diversi in base alla valutazione delle singole sostanze. La modifica concerne soltanto la procedura con cui si determinano i valori diversi. Con essa, il modo di procedere diventa lo stesso per tutte le sostanze secondo la procedura descritta in precedenza.

Non è previsto di fissare per tutte le sostanze attive pesticide ammesse in Svizzera le esigenze diverse da 0,1 μg/l. Le valutazioni di singole sostanze devono essere effettuate per le sostanze attive che sono ampiamente presenti nei corsi d’acqua in Svizzera (in particolare quando non soddisfano l’esigenza generale per pesticidi organici che corrisponde al valore numerico di 0,1 μg/l) o per le sostanze attive che notoriamente sono presenti nei corsi d’acqua in concentrazioni che possono pregiudicare le piante, gli animali e i microrganismi sensibili. Applicando questi criteri, sono già stati selezionati 40 pesticidi. Per questi, su mandato dell’UFAM, è in corso la definizione di proposte di possibili esigenze numeriche nel rispetto delle esigenze in forma di testo dell’allegato 2 numero 11 capoverso 1 lettera f OPAc e in applicazione della corrispondente guida dell’Unione europea (Technical Guidance Document For Deriving Environmental Quality Standards. Guidance Document No. 27. European Communities, 2011. ISBN: 978-92-79-16228-2). Tali lavori sono accompagnati da un gruppo di lavoro composto di rappresentanti del settore industriale, della Confederazione, di servizi cantonali specializzati in protezione delle acque. L’inserimento di queste sostanze e delle relative esigenze numeriche nella tabella dell’allegato 2 numero 12 capoverso 5 OPAc dovrà essere valutato.

17/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796