Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796

Se per una singola sostanza il DATEC fissa esigenze numeriche diverse da 0,1 μg/l, si applicano esclusivamente tali esigenze.

Come già esposto in precedenza, conformemente all’articolo 45 capoverso 5 OPAc, in futuro, oltre che per i pesticidi, dovranno essere introdotte esigenze espresse in valori numerici anche per altre sostanze con un’incidenza sulle acque che possono pervenire nei corsi d’acqua a causa di attività umane, specialmente per le sostanze organiche in tracce (ad es. i farmaci e le sostanze con attività ormonale). Così facendo, si completano le attuali esigenze numeriche relative ai pesticidi organici e ai metalli pesanti nell’allegato 2 numero 12 capoverso 5 OPAc e pertanto si potrà realizzare un’ampia protezione delle acque dagli inquinanti.

Di conseguenza, oltre ai 40 pesticidi di cui sopra, sono già state selezionate altre 34 sostanze aventi particolare incidenza sulle acque che giungono nelle acque perlopiù attraverso le acque di scarico comunali. Per tali sostanze, si dovrà valutare l’inserimento nella tabella dell’allegato 2 numero 12 capoverso 5 OPAc.

Numero 2 Acque sotterranee

Numero 22 Esigenze supplementari relative alle acque sotterranee utilizzate come acqua

potabile o previste a tale scopo

Capoverso 2 parametro n. 11

Per i pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari) continua a essere applicata un’esigenza numerica di 0,1 μg/l per singola sostanza. La riserva prevista dall’ordinanza in vigore, che ammette valori diversi sulla base di valutazioni di singole sostanze nell’ambito della procedura d’autorizzazione, deve essere abrogata poiché non vi è alcuna necessità di stabilire per le sostanze attive pesticide esigenze diverse da 0,1 μg/l per singola sostanza. Anche nella legislazione sulle derrate alimentari, per tutte le sostanze attive pesticide presenti nell’acqua potabile, si applica infatti un valore di tolleranza di 0,1 μg/l per singola sostanza. Pertanto, non sono possibili esigenze espresse in valori numerici superiori a 0,1 μg/l per singoli pesticidi, visto che le acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo devono rispettare, dopo l'impiego di metodi al limite semplici per la preparazione dell'acqua potabile, le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari (all. 2 n. 22 cpv. 1 OPAc) e che l’eliminazione dei pesticidi dalle acque sotterranee non rientra tra i metodi semplici.

L’allegato 2 numero 22 capoverso 2 OPAc definisce per ora esigenze numeriche soltanto per un numero esiguo di sostanze suscettibili di inquinare le acque. Nelle acque sotterranee vengono però regolarmente riscontrate sostanze per le quali, attualmente, non sono ancora state definite esigenze numeriche. Per queste sostanze, le autorità esecutive non dispongono quindi di una base di valutazione vincolante su scala nazionale (cfr. cap. 1.2.2). Anche per queste sostanze il DATEC deve definire esigenze numeriche (cfr. commento all’art. 45 cpv. 5).

Allegato 3.1 Esigenze relative all’immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore

naturale

Numero 2 Esigenze generali

Parametro n. 1

Nelle esigenze relative alle sostanze totali non disciolte viene soppressa la parentesi contenente il rimando alla filtrazione su membrana visto che esistono anche altri procedimenti aventi analoga azione filtrante. In questo modo, l’esigenza viene allineata a quella

dell’allegato 3.2 numero 2 parametro n. 4 OPAc che è misurata secondo gli stessi metodi.

Parametro n. 2

Viene introdotto il parametro «richiesta chimica di ossigeno» (COD). In questo modo il carico inquinante viene misurato applicando il metodo oggi abitualmente in uso. Il COD viene misurato oggi nella maggior parte delle stazioni di depurazione comunali di 10 000 AE e più.

L’introduzione di questo parametro non inasprisce le disposizioni vigenti.

18/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796