Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/148: Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/Numero d'incarto: M473-0796
Capoverso 3
Le aree di vulnerabilità media sono ad esempio le superfici con uno strato continuo di suolo ben strutturato avente una funzione protettiva che permette un’utilizzazione di media intensità, senza esporre a minaccia lo sfruttamento dell’acqua potabile. Da queste superfici non scaturisce una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile, sia in caso di un’applicazione adeguata di concimi aziendali o di concimi dal riciclaggio allo stato liquido oppure di prodotti fitosanitari, sia di immagazzinamento di legname o di infiltrazione di acque di scarico trattate in piccoli impianti di depurazione in un impianto d’infiltrazione appositamente progettato.
Le aree di vulnerabilità bassa, situate quindi al di fuori delle zone di protezione delle acque sotterranee, sono quelle in cui è garantito un livello di protezione (ad es. attraverso uno strato del suolo ben strutturato) che permette un’utilizzazione più intensa, senza costituire minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.
Numero 2 Misure di protezione delle acque
Numero 221 Zona S3
Capoverso 1 lettera b
Le costruzioni sotto il livello massimo della falda freatica che hanno soltanto ripercussioni trascurabili sul volume di accumulazione e sulla sezione di deflusso della falda freatica e che pertanto non sono pregiudizievoli sotto il profilo della protezione quantitativa delle acque sotterranee, come ad esempio certi pali per la fondazione di piloni di linee ad alta tensione,
possono essere autorizzate dall’autorità se vi sono motivi importanti. Quanto a ciò, la formulazione della disposizione in vigore è eccessivamente restrittiva. Sussistono importanti motivi quando le costruzioni sono a ubicazione vincolata e nei loro confronti vi è un interesse pubblico preponderante.
Capoverso 1 lettera d
Con la presente revisione viene introdotto il concetto di «rivestimento» con cui si intende lo strato di copertura incluso il suolo. Inoltre, l’espressione «significativa» che figura nel testo dell’ordinanza in vigore è sostituita con «pregiudizievoli» poiché anche una modesta riduzione del rivestimento (ad es. a seguito di una rimozione del suolo) può essere pregiudizievole per la protezione delle acque sotterranee e dunque non tollerabile.
Capoverso 1 lettera i
Conformemente alla legislazione in materia di impianti elettrici, a determinate condizioni, gli impianti elettrici contenenti liquidi isolanti nocivi alle acque sono ammessi nella zona S3 anche quando la restrizione quantitativa di 2000 litri di volume utile è superata (cfr. le spiegazioni contenute nelle raccomandazioni tecniche dell'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS) sulla protezione delle acque durante la costruzione e l’esercizio di impianti elettrici contenenti liquidi che possono inquinare le acque, cui rimandano sia l’ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) che l’ordinanza sulla corrente debole (RS 734.1). Si tratta pertanto di una riserva al divieto generale.
Numero 221bisZona S
m
Le restrizioni all’utilizzazione nella zona Sm corrispondono a quelle della zona S3, con due eccezioni:
Capoverso 1 lettera b
Diversamente dall’acqua sotterranea negli acquiferi in materiale sciolto e negli acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei, per la cui protezione quantitativa sono in primo luogo rilevanti il volume di accumulazione e la sezione di deflusso, nel caso degli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei il pregiudizio di una singola condotta carsica o di una singola fessura può ripercuotersi negativamente sull’idrodinamica e quindi su una o più fonti. Pertanto, in questo caso, la protezione dagli effetti pregiudizievoli degli interventi di costruzione non riguarda in primo luogo il volume di accumulazione e la sezione di deflusso, bensì l’idrodinamica.
24/29 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796